Cassazione Civile, Ordinanza n. 10663/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato cessato nel novembre 2015. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna della società al pagamento di crediti retributivi derivanti dal rapporto, in esito anche a opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte d'appello ha ritenuto provata l'esistenza e la continuità del rapporto, valorizzando indici quali la durata delle collaborazioni, la fatturazione in tutti gli anni, il numero e la frequenza delle fatture, il riferimento degli atti agli affari svolti in un certo arco temporale e l'entità dei compensi. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la documentazione prodotta (busta paga di novembre 2015, tre bonifici bancari ed estratto conto) idonea, secondo la ricorrente, a dimostrare l'integrale pagamento del preteso credito del lavoratore. In sostanza, la censura mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e a ribaltarne l'esito sul punto dell'adempimento dell'obbligazione retributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze non denunciavano un reale errore di riparto dell'onere della prova, ma chiedevano una nuova valutazione della documentazione e delle prove già esaminate dalla Corte d'appello. Ha richiamato il principio secondo cui, una volta accertato il rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare il pagamento della retribuzione grava sul datore di lavoro, che deve fornire prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti; non è sufficiente, di regola, la sola documentazione interna o le annotazioni in busta paga se il lavoratore contesta la corrispondenza al dovuto. Poiché la sentenza impugnata non aveva invertito tale onere, ma aveva solo ritenuto insufficiente la prova offerta dalla società, la censura risultava non scrutinabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1193 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione all'imputazione del pagamento; la Corte non ne fa applicazione decisiva, poiché ritiene che la doglianza miri in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove di merito.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è censurabile solo se il giudice ne abbia invertito la ripartizione tra le parti; non quando ci si limiti a contestare la valutazione delle prove offerte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è formalmente incardinato su violazione di legge, ma è inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 1 L. 5 gennaio 1953, n. 4
L'obbligo di consegnare il prospetto paga non prova di per sé l'avvenuto pagamento, ove sia contestata la corrispondenza tra busta paga e retribuzione effettivamente erogata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Sussistendo i presupposti processuali, la ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma introduttiva dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Accertato il rapporto di lavoro subordinato, la prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione grava sul datore di lavoro, che deve fornire prova rigorosa dei singoli pagamenti effettivamente eseguiti.
- La busta paga e la documentazione interna del datore di lavoro non sono, da sole, prova sufficiente dell'estinzione del credito retributivo quando il lavoratore contesti la corrispondenza tra quanto indicato e quanto effettivamente percepito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova; non quando la censura investa, in realtà, la valutazione delle prove e l'attendibilità della documentazione prodotta.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e diversa lettura del compendio probatorio sotto la veste formale della violazione di legge.
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