Cassazione Penale, Sentenza n. 39652/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 649 c.p.p.: il ricorrente deduce che la condotta contestata nel procedimento (esecuzione di opere edilizie senza preventiva autorizzazione regionale, artt. 94-95 DPR 380/2001) è identica a quella già giudicata in altro procedimento (reati connessi all'immobile), per cui avrebbe dovuto essere dichiarata l'improcedibilità anche rispetto alla contravvenzione di cui agli artt. 94-95 per ne bis in idem. Sostiene che la natura permanente del reato e la coincidenza delle opere determinano l'identità del fatto-reato.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene infondata la tesi dell'identità del fatto: l'idem factum va valutato con riferimento alla corrispondenza storico-naturalistica della fattispecie nei suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e alle circostanze di tempo, luogo e persona. Nel caso concreto le omissioni previste dagli artt. 93 e 94 DPR 380/2001 rappresentano distinte condotte omissive e, benché riferite alle medesime opere, costituiscono "fatti" diversi; dunque il divieto di secondo giudizio non opera per la contravvenzione diversa. Conseguentemente resta confermata la condanna già pronunciata in sede di merito per gli artt. 94-95 (ammenda prevista) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
La norma sul ne bis in idem richiede identità del "fatto" inteso come corrispondenza storico-naturalistica della fattispecie nei suoi elementi essenziali (condotta, evento, nesso di causalità, con riferimento a tempo, luogo e persona). Non basta la mera coincidenza materiale degli interventi se le omissioni penalmente rilevanti sono distinte.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia), artt. 93-95
artt. 93-95, DPR 380/2001
Art. 93 e art. 94 sanzionano diverse omissioni procedurali/autoritative relative a interventi edilizi: la violazione dell'obbligo di preavviso/progetto (art. 93) e l'omesso consenso/autorizzazione regionale (art. 94) costituiscono autonome fattispecie omissive; la coesistenza delle stesse opere non annulla l'autonomia dei singoli reati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'equa liquidazione a carico della parte che ha proposto ricorso inammissibile; fissa l'onere delle spese del procedimento e la somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per valutare il ne bis in idem occorre confrontare la corrispondenza storico-naturalistica del fatto-reato nei suoi elementi essenziali: condotta, evento e nesso di causalità, e le circostanze di tempo, luogo e persona.
- La mera identità materiale delle opere o degli elementi fattuali non determina automaticamente l'identità del fatto se le normative incriminatrici perseguono omissioni diverse e autonome rispetto a specifici doveri giuridici.
- Quando più obblighi distinti (es. preavviso/progetto, autorizzazione regionale) non sono adempiuti in relazione alla stessa attività lecita, ciascuna omissione può costituire un "fatto" separato e quindi dare luogo a autonomi procedimenti penali senza violare il divieto di secondo giudizio.
- La natura permanente del reato non basta a stabilire l'identità del fatto: occorre verificare se gli elementi costitutivi delle singole fattispecie penali coincidono integralmente.
- In casi analoghi, il difensore dovrebbe dettagliare e comparare gli elementi tipici (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) delle fattispecie già giudicate e di quelle contestate per dimostrare l'effettiva sovrapposizione ai fini dell'art. 649 c.p.p.
- Il rilascio successivo di autorizzazioni amministrative non determina automaticamente l'estinzione delle contravvenzioni penali inerenti omissioni diverse; va valutato l'effetto estintivo di ciascun atto amministrativo sulle specifiche fattispecie penali.
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