Cassazione Civile, Ordinanza n. 29061/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro tre cartelle di pagamento: due cartelle per il recupero delle somme corrispondenti al corrispettivo di lavori di scavo e messa in sicurezza di aree di sua proprietà, e una cartella per diritti camerali. Sosteneva, per quanto qui rileva, che il credito azionato con le due cartelle principali fosse prescritto per decorso del termine decennale dalla fine dei lavori, e contestava la ritenuta idoneità interruttiva della raccomandata inviata dal Comune di Mandello del Lario il 14 gennaio 2013. Deduceva inoltre che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di pagamento del valore di mercato del materiale scavato e non restituito, ritenendola coperta da giudicato esterno fondato su precedenti decisioni di merito. La sentenza di appello aveva respinto l'impugnazione; la società ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. in tema di apprezzamento della prova/documento e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per erronea affermazione del giudicato esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, relativo al giudicato esterno, perché le sentenze richiamate dalla Corte d'appello non erano idonee a produrre effetti preclusivi: una non era ancora passata in giudicato all'epoca della decisione impugnata, l'altra non risultava prodotta o acquisita con le forme richieste e, comunque, riguardava una diversa vicenda processuale con declaratoria di litispendenza/cancellazione dal ruolo, non un giudicato sostanziale sulle domande qui proposte. Il primo motivo è stato invece dichiarato inammissibile, poiché la censura sull'interpretazione della raccomandata interruttiva non era sorretta da adeguata specificazione del contenuto del documento e della sua riferibilità al soggetto legittimato a interrompere la prescrizione, con possibile emersione al più di un errore di fatto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame dell'appello e per le spese.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione ex art. 615 c.p.c.
viene richiamato come base processuale dell'opposizione all'esecuzione proposta contro le cartelle di pagamento
art. 115 c.p.c.
violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cpc
la censura sulla valutazione del documento è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica deduzione del suo contenuto e della sua riferibilità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc
indica il vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso
art. 2909 c.c.
falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c.
il giudicato può precludere la riproposizione della domanda solo se esistente e riferibile alla medesima controversia
art. 324 c.p.c.
falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c.
il giudicato formale è richiamato per contestare l'erronea declaratoria di inammissibilità basata su preteso giudicato esterno
art. 124 disp. att. c.p.c.
previsto ex art. 124 disp. Att. c.p.c.
la sentenza sottolinea che, per rilevare processualmente, la decisione invocata come giudicato esterno doveva essere prodotta o acquisita con l'attestazione di cancelleria
art. 54, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
ai sensi dell’art. 54, comma 2, d. lgs n. 267/2000
è citato nel ragionamento della Corte d'appello come base dell'operato del sindaco quale ufficiale di governo, ma la Cassazione non condivide l'impostazione sul punto della pretesa interruzione della prescrizione
art. 395, n. 4, c.p.c.
ai soli fini dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
il difetto di specificazione della censura sul documento lascia aperta la possibilità che si tratti di errore di fatto censurabile con revocazione, non con ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento...
essendo il ricorso accolto, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere opposto solo se la decisione invocata sia effettivamente passata in giudicato e sia documentata in modo rituale; una pronuncia non definitiva o non regolarmente prodotta non può fondare la preclusione.
- La declaratoria di litispendenza o la cancellazione della causa dal ruolo non equivalgono, di per sé, a un giudicato sostanziale idoneo a precludere domande nuove o diverse proposte in altro giudizio.
- La censura di violazione di legge sulla valutazione di un documento richiede l'indicazione precisa del contenuto del documento, del suo significato e della sua riferibilità al soggetto che avrebbe posto in essere l'atto interruttivo; in difetto, la doglianza è inammissibile in cassazione.
- Quando la contestazione investe l'erronea percezione del contenuto documentale, occorre distinguere tra vizio di legittimità e possibile errore di fatto, quest'ultimo eventualmente rilevante solo in revocazione.
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