Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 109 del 9-5-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce agli uffici periferici del lavoro le istruzioni operative per applicare la legge n. 39 del 28 febbraio 1990, che disciplina ingresso, soggiorno e regolarizzazione dei cittadini extracomunitari presenti in Italia. Vengono definiti i soggetti che possono iscriversi nelle liste di collocamento, la documentazione richiesta, le modalità di avviamento al lavoro, le regole per gli studenti, il divieto di assunzione diretta, le procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e le indicazioni sui nuovi ingressi e sul settore dello spettacolo. La circolare chiarisce inoltre che alcune disposizioni si applicano anche a comunitari, apolidi e cittadini italiani rientranti, e conferma il ruolo centrale della Divisione II della Direzione Generale per l'Impiego.

Regolarizzazione e collocamento dei lavoratori stranieri extracomunitari ai sensi della legge n. 39/1990

Legge 28 febbraio 1990, n. 39: regolarizzazione e collocamento dei lavoratori stranieri extracomunitari

La circolare ministeriale n. 31/90 detta istruzioni operative agli uffici periferici del lavoro per l'applicazione della legge n. 39/1990, che ha convertito il D.L. n. 416/1989. Il provvedimento disciplina l'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia e, soprattutto, la regolarizzazione dei soggetti irregolarmente presenti o occupati, introducendo termini perentori e nuove modalità di iscrizione nelle liste di collocamento e di avviamento al lavoro.

Quadro generale e finalità dell'intervento

La circolare si colloca nel solco delle precedenti istruzioni già emanate per la prima applicazione del decreto-legge, richiamando in particolare la circolare telex n. 2383 IR/A-74 del 20 gennaio 1990, la circolare n. 109/89 e il telex n. 115055/AGP/I del 2 gennaio 1990. L'obiettivo è uniformare le prassi degli uffici periferici e assicurare un'applicazione coerente della nuova disciplina, con particolare attenzione alla regolarizzazione delle posizioni lavorative e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e degli apolidi presenti in Italia al 31 dicembre 1989.

Iscrizione nelle liste di collocamento: destinatari e condizioni

L'art. 9, comma 3, della legge n. 39/1990 consente ai cittadini extracomunitari e agli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989, purché in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza, di chiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego. La circolare distingue tre situazioni:

  • lavoratori già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità, che possono iscriversi direttamente;
  • lavoratori muniti, al 31 dicembre 1989, di permesso per motivi diversi dal lavoro subordinato, che possono iscriversi ma devono poi modificare il titolo del permesso presso la competente autorità di P.S.;
  • lavoratori privi di permesso, che devono rivolgersi entro i termini alle questure o ai commissariati competenti per ottenere il permesso di soggiorno lavorativo biennale necessario all'iscrizione.

L'iscrizione è ammessa esclusivamente per il periodo di durata della regolarizzazione, cioè fino al 29 giugno 1990. Gli interessati possono iscriversi nelle liste ordinarie o agricole con le stesse modalità previste per i lavoratori italiani. Gli uffici del lavoro devono prestare assistenza preliminare nella predisposizione della documentazione, curando anche la corretta compilazione del modulo C/ISCRIZIONE.

Documentazione richiesta per l'iscrizione

Per l'iscrizione alla sezione circoscrizionale competente per territorio devono essere presentati:

  • il permesso di soggiorno in corso di validità, per lavoro subordinato oppure per altri motivi purché ottenuto entro il 31 dicembre 1989; è ammessa anche la ricevuta della richiesta del permesso nelle more del rilascio;
  • un documento personale di riconoscimento o documentazione equipollente;
  • il libretto di lavoro, ovvero la ricevuta della richiesta di rilascio presso il competente ispettorato del lavoro;
  • lo stato di famiglia, rilasciato da non oltre tre mesi, oppure documentazione equivalente per attestare i carichi familiari;
  • eventuali titoli di studio o attestati professionali.

La presentazione dello stato di famiglia è facoltativa e serve soltanto ai fini dell'attribuzione del punteggio per carichi familiari in graduatoria. L'iscrizione comporta il rilascio del relativo certificato. La circolare precisa che i limiti di età per l'iscrizione sono quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori italiani. Le domande devono comunque essere presentate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ossia entro il 29 giugno 1990.

Superamento delle liste speciali e effetti della nuova disciplina

Entro il medesimo termine del 29 giugno 1990, i lavoratori extracomunitari che non vi abbiano già provveduto e risultino ancora iscritti nelle liste speciali della legge n. 943/1986 possono chiedere il passaggio alle liste ordinarie. La circolare considera tali liste speciali ormai esaurite nella loro funzione, poiché la legge n. 39/1990 ha sancito la generale facoltà di iscrizione nelle liste circoscrizionali ordinarie, analoghe a quelle dei lavoratori italiani. È inoltre ribadito che hanno diritto all'iscrizione anche i lavoratori extracomunitari entrati in Italia dopo il 31 dicembre 1990 con regolare autorizzazione ex art. 8 della legge n. 943/1986, qualora successivamente si trovino in stato di disoccupazione.

Avviamento al lavoro, graduatoria e qualifiche

I lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste ordinarie e agricole hanno diritto a concorrere a tutte le forme di avviamento al lavoro previste per i lavoratori italiani, incluse la stipula di contratti di formazione e lavoro e l'accesso al pubblico impiego nei limiti dell'art. 16 della legge n. 56/1987. La circolare richiama le precedenti istruzioni della circolare n. 29/89 e della circolare n. 37/1989, da ritenersi applicabili anche agli extracomunitari.

Ai fini della graduatoria devono essere considerati gli stessi elementi previsti per gli italiani, con alcune precisazioni:

  • l'anzianità maturata nelle precedenti liste speciali va conteggiata per la formazione della graduatoria di precedenza negli avviamenti numerici;
  • il carico familiare comprende i soggetti del nucleo familiare regolarmente presenti in Italia, entrati prima del 27 gennaio 1987 oppure successivamente per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 943/1986 o comunque regolarizzati;
  • il reddito è quello dichiarato dal lavoratore.

Per l'attribuzione della qualifica possono essere utilizzati titoli di studio e attestati professionali già convalidati; in assenza di tali documenti, il riconoscimento segue le ordinarie procedure previste per i lavoratori nazionali.

Nulla-osta, passaggi diretti e adempimenti successivi

Il rilascio del nulla-osta di avviamento al lavoro è subordinato alla verifica del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità. La circolare chiarisce, però, che il nulla-osta può essere rilasciato a tempo indeterminato o determinato indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, secondo la normativa generale in materia di avviamento.

Le stesse regole si applicano ai passaggi diretti e immediati da un'azienda all'altra ai sensi dell'art. 11 della legge n. 264/1949 e successive modificazioni. Anche in tale ipotesi la sezione circoscrizionale deve verificare la validità del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tutti i lavoratori extracomunitari iscritti sono inoltre soggetti agli stessi adempimenti previsti per gli italiani, compresa la conferma periodica dello stato di disoccupazione, occasione in cui deve essere esibito il permesso di soggiorno valido.

Regime degli studenti extracomunitari

La circolare precisa che il comma 3 dell'art. 9 del D.L. 416/1989, come modificato dalla legge n. 39/1990, ha abolito per gli studenti extracomunitari il limite massimo di 500 ore annue previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 943/1986. Di conseguenza, gli uffici provinciali del lavoro possono rilasciare l'autorizzazione al lavoro, previo accertamento dell'indisponibilità di lavoratori iscritti nelle liste ordinarie e agricole, anche se il singolo rapporto o più rapporti considerati complessivamente superano le 500 ore annue.

Gli studenti possono tuttavia, entro il 29 giugno 1990, optare per l'iscrizione nelle liste di collocamento; in tal caso prevale lo status di lavoratore e il permesso di soggiorno deve essere modificato presso l'autorità di pubblica sicurezza.

Esclusione dell'assunzione diretta

La circolare esclude l'applicazione dell'istituto dell'assunzione diretta nei confronti dei lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, anche nei casi in cui tale modalità sia consentita per i lavoratori italiani. Il datore di lavoro deve quindi presentare richiesta nominativa, con rilascio del relativo nulla-osta da parte della competente sezione circoscrizionale per l'impiego.

La scelta viene motivata con la necessità di mantenere l'intervento dell'organo pubblico nella fase di costituzione del rapporto di lavoro, sia per tutelare il lavoratore extracomunitario sia per consentire una corretta programmazione dei flussi di manodopera, sulla base di dati certi relativi a consistenza, qualifiche, occupazione e disoccupazione dei lavoratori già residenti in Italia.

Regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari

L'art. 9, comma 8, della legge n. 39/1990 consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro pregressi o in corso, irregolarmente instaurati con cittadini extracomunitari e apolidi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, cioè entro il 30 aprile 1990. La facoltà è riconosciuta sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori interessati.

Iniziativa del datore di lavoro

Il datore di lavoro che abbia occupato irregolarmente lavoratori subordinati extracomunitari deve presentare all'UPLMO un'istanza conforme al fac-simile della circolare n. 3/1987, aggiornata nei riferimenti legislativi, entro il 30 aprile 1990. L'istanza deve essere corredata del permesso di soggiorno in corso di validità dal quale risulti che l'ingresso in Italia non è successivo al 31 dicembre 1989. La domanda va prodotta in quattro copie, destinate rispettivamente agli atti dell'ufficio, alla competente autorità provinciale di P.S., all'ispettorato provinciale del lavoro e al datore di lavoro come ricevuta.

Se il rapporto è ancora in atto, l'ufficio provinciale del lavoro rilascia un'autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato, che sostituisce il nulla-osta di avviamento, senza effettuare accertamenti sull'indisponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari e senza verificare la qualifica indicata.

Iniziativa del lavoratore

Il lavoratore extracomunitario irregolarmente occupato può presentare all'UPLMO competente, anche tramite enti di patronato, una dichiarazione conforme al fac-simile della circolare n. 3/1987, purché sia in possesso di permesso di soggiorno valido e risulti che l'ingresso in Italia non è successivo al 31 dicembre 1989. Se il lavoratore ne è sprovvisto, l'ufficio lo invita a munirsi del permesso di soggiorno lavorativo biennale presso la competente autorità di P.S.

L'ufficio convoca tempestivamente il datore di lavoro per la regolarizzazione entro il termine legale. Se il datore riconosce il rapporto senza contestazioni, si applica la procedura ordinaria prevista per l'iniziativa datoriale e la dichiarazione del lavoratore viene archiviata. Se invece il datore non compare o contesta l'esistenza del rapporto, la dichiarazione del lavoratore viene trasmessa all'autorità di P.S. e all'ispettorato del lavoro per i successivi adempimenti, e il lavoratore viene informato della possibilità di iscriversi nelle liste di collocamento. Se il datore riconosce il rapporto ma contesta alcuni elementi, la regolarizzazione avviene secondo le sue dichiarazioni, fermo restando l'inoltro degli atti alle autorità competenti per gli accertamenti sulle contestazioni.

Rapporti cessati prima del 31 dicembre 1989

Per i rapporti di lavoro irregolari cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. 416/1989, la denuncia deve essere presentata agli ispettorati provinciali del lavoro. Gli ispettorati informano i datori di lavoro della possibilità di regolarizzazione e delle sanzioni in caso di inerzia. Trascorso il termine di 120 giorni senza regolarizzazione, gli ispettorati adottano i conseguenti provvedimenti e informano l'autorità di P.S. e gli uffici provinciali del lavoro.

La circolare sottolinea che, decorso il termine perentorio del 30 aprile 1990, non saranno più applicabili le facilitazioni previste dalla legge, ma troveranno applicazione le sanzioni ordinarie nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.

Nuovi ingressi e programmazione dei flussi

L'art. 2, comma 3, del D.L. 416/1989, come modificato dalla legge n. 39/1990, prevede che entro il 30 ottobre di ogni anno siano definiti con decreto interministeriale la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari. La circolare si limita a riservarsi successive istruzioni attuative.

Autorizzazioni al lavoro ex art. 8 della legge n. 943/1986

La nuova disciplina non modifica l'art. 8 della legge n. 943/1986, che continua a regolare l'autorizzazione al lavoro per cittadini extracomunitari residenti all'estero sulla base di contratti individuali di lavoro. Rimangono quindi ammesse, secondo le procedure già vigenti, le autorizzazioni per:

  • cittadini svizzeri e sammarinesi;
  • cittadini extracomunitari coniugati con cittadini italiani;
  • cittadini italiani naturalizzati stranieri da meno di cinque anni;
  • rifugiati muniti di certificato di eleggibilità;
  • cittadini giapponesi da assumere come executives;
  • lavoratori richiesti da enti o istituzioni pubbliche italiane;
  • lavoratori in sostituzione di altri lavoratori già regolarmente autorizzati presso compagnie aeree straniere o compagnie di navigazione marittima straniere;
  • lavoratori dipendenti da aziende estere destinati a svolgere attività presso filiali o imprese operanti in Italia;
  • cittadini stranieri destinati a mansioni di altissima qualificazione, a livello dirigenziale o di particolare natura non eseguibili da lavoratori nazionali o comunitari o extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento.

Per le categorie indicate alle lettere b), c) e d) l'autorizzazione può essere rilasciata solo se gli interessati dimostrano il possesso di qualifiche professionali per le quali sia consentita la richiesta nominativa secondo la normativa vigente per i lavoratori nazionali. Gli uffici provinciali del lavoro rilasciano direttamente l'autorizzazione per le categorie di cui sopra, trasmettendone poi copia al Ministero, mentre per i casi di cui alle lettere e), f), g), h) e i) è richiesto il preventivo parere favorevole ministeriale.

Per i lavoratori domestici ancora all'estero si conferma il blocco del rilascio di nuove autorizzazioni, salvo i casi dei domestici al seguito previsti dalla circolare n. 66/87 del 20 giugno 1987.

Settore dello spettacolo

Le disposizioni dell'art. 9 del D.L. 416/1989, come modificato dalla legge n. 39/1990, si applicano anche al settore dello spettacolo. Ciò significa che artisti e lavoratori dello spettacolo possono chiedere, entro i termini previsti, sia l'iscrizione nelle liste di collocamento circoscrizionali sia quelle ordinarie dello spettacolo, indipendentemente dal fatto che abbiano già svolto o meno attività lavorativa nel settore.

Per i lavoratori irregolarmente assunti nel settore dello spettacolo, la regolarizzazione può essere effettuata presso l'Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori dello Spettacolo e le sue sezioni periferiche, secondo le modalità già richiamate per i rapporti di lavoro irregolari, in quanto compatibili. Restano ferme le istruzioni della circolare n. 81/88 del 4 agosto 1988 in materia di occupazione di lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo.

Estensione a cittadini comunitari, apolidi e italiani rientrati

La circolare ricorda che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 416/1989, come modificato dalla legge n. 39/1990, le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, anche ai cittadini comunitari, agli apolidi e ai cittadini italiani o ex italiani che rientrano definitivamente nel territorio nazionale.

Riparto di competenze amministrative

In relazione alla recente costituzione del Servizio per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, la circolare precisa che tutti i compiti istruttori, dispositivi, interpretativi e applicativi relativi all'occupazione in Italia dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, compreso l'intero procedimento di autorizzazione al lavoro ex art. 8 della legge n. 943/1986, restano in capo alla competente Divisione II della Direzione Generale per l'Impiego. Al nuovo Servizio sono invece attribuite esclusivamente le funzioni specificamente previste dall'art. 3 della legge n. 943/1986.

Conclusione operativa

La circolare invita gli uffici destinatari a dare urgente riscontro dell'avvenuto adempimento, anche via telex, confermando il carattere vincolante e immediatamente operativo delle istruzioni impartite per la gestione della regolarizzazione e del collocamento dei lavoratori extracomunitari.

Punti principali

Premessa e finalità

La circolare integra le istruzioni già emanate per la prima applicazione del D.L. 416/1989, convertito nella legge 39/1990. L'obiettivo è uniformare sul territorio nazionale l'applicazione delle norme sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente presenti e occupati in Italia, considerato il carattere perentorio dei termini previsti dall'art. 9.

Iscrizione nelle liste di collocamento

Possono chiedere l'iscrizione i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia al 31 dicembre 1989 e in possesso di permesso di soggiorno. La circolare distingue tra lavoratori con permesso per lavoro subordinato, con permesso per altri motivi ottenuto entro il 31 dicembre 1989, e lavoratori privi di permesso, che devono regolarizzarsi presso la competente autorità di P.S. entro i termini. L'iscrizione è possibile nelle liste ordinarie o agricole con le stesse modalità previste per gli italiani, fino al 29 giugno 1990.

Documentazione per l'iscrizione

Per iscriversi occorre presentare il modulo C/ISCRIZIONE e, di regola, permesso di soggiorno valido o ricevuta della richiesta, documento di riconoscimento, libretto di lavoro o ricevuta della richiesta, stato di famiglia o documentazione equivalente per i carichi familiari e eventuali titoli di studio o attestati professionali. Il documento sui carichi familiari è facoltativo e serve solo per il punteggio in graduatoria. Gli uffici devono assistere gli interessati nella compilazione e nella predisposizione della documentazione.

Avviamento al lavoro e graduatoria

I lavoratori iscritti possono accedere a tutte le forme di avviamento al lavoro previste per gli italiani, compresi contratti di formazione e lavoro e accesso al pubblico impiego nei limiti dell'art. 16 della legge 56/1987. Ai fini della graduatoria si computano l'anzianità maturata nelle precedenti liste speciali, il carico familiare relativo a soggetti regolarmente presenti in Italia e il reddito dichiarato. Il nulla-osta di avviamento è subordinato alla verifica del permesso di soggiorno per lavoro valido, ma può essere rilasciato a tempo indeterminato o determinato indipendentemente dalla durata del permesso.

Studenti extracomunitari

Viene abolito il limite massimo di 500 ore annue previsto per gli studenti extracomunitari. Gli uffici provinciali del lavoro possono rilasciare l'autorizzazione al lavoro, previo accertamento dell'indisponibilità di lavoratori iscritti nelle liste, anche se i rapporti superano complessivamente tale limite. Gli studenti possono inoltre, entro il 29 giugno 1990, optare per l'iscrizione nelle liste di collocamento, con conseguente cambio del motivo del permesso di soggiorno.

Esclusione dell'assunzione diretta

La circolare esclude l'applicazione dell'istituto dell'assunzione diretta ai lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, anche nei casi in cui sia consentita per i lavoratori italiani. In tali ipotesi il datore di lavoro deve presentare richiesta nominativa, così da mantenere l'intervento della Sezione circoscrizionale per l'impiego. La scelta è motivata sia da esigenze di tutela del lavoratore, sia da esigenze di programmazione dei flussi di manodopera.

Regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari

L'art. 9, comma 8, consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro pregressi o in corso entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, cioè entro il 30 aprile 1990. Se l'iniziativa è del datore di lavoro, questi deve presentare istanza all'UPLMO con allegato il permesso di soggiorno del lavoratore, in quattro copie, ottenendo in caso di rapporto in atto un'autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato. Se l'iniziativa è del lavoratore, la dichiarazione va presentata all'UPLMO o agli ispettorati a seconda che il rapporto sia ancora in essere o già cessato, con convocazione del datore di lavoro e trasmissione degli atti alle autorità competenti in caso di mancata regolarizzazione o di contestazioni.

Nuovi ingressi e autorizzazioni al lavoro

La circolare richiama la futura programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro prevista dall'art. 2, comma 3, del D.L. 416/1989, riservandosi ulteriori istruzioni. Per le autorizzazioni al lavoro ex art. 8 della legge 943/1986 restano ferme le categorie già ammesse, tra cui cittadini svizzeri e sammarinesi, coniugi di italiani, naturalizzati da meno di cinque anni, rifugiati con certificato di eleggibilità, cittadini giapponesi executives, lavoratori richiesti da enti pubblici, sostituti di personale di compagnie aeree e di navigazione, dipendenti di aziende estere e lavoratori di altissima qualificazione. Per alcune categorie è richiesto il parere ministeriale; per i domestici all'estero si conferma il blocco delle nuove autorizzazioni salvo i casi di domestici al seguito.

Settore dello spettacolo e altre precisazioni

Le disposizioni sulla regolarizzazione e sull'iscrizione si applicano anche al settore dello spettacolo, per artisti e lavoratori che vi abbiano svolto o meno attività. Le regolarizzazioni dei rapporti irregolari nel settore spettacolistico vanno effettuate presso l'Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori dello Spettacolo e le sezioni periferiche. La circolare conferma inoltre che, se più favorevole, la disciplina si applica anche a cittadini comunitari, apolidi e italiani o ex italiani rientrati in patria. Infine, ribadisce che i compiti istruttori, dispositivi, interpretativi e applicativi restano in capo alla Divisione II della Direzione Generale per l'Impiego, mentre al nuovo Servizio per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie spettano le funzioni specifiche previste dall'art. 3 della legge 943/1986.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.