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Circolare

Circolare numero 107 del 9-5-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare indica, per diverse categorie di lavoratori, le basi giornaliere su cui calcolare le prestazioni economiche di malattia e maternità relative a eventi indennizzabili nell’anno 1990. Le istruzioni distinguono tra soci di cooperative, lavoratori portuali, lavoratori agricoli a tempo determinato, addetti ai servizi domestici e familiari, nonché lavoratrici autonome e coltivatrici dirette/mezzadre/colone. In alcuni casi vengono richiamati specifici decreti e circolari, nonché il passaggio da retribuzioni convenzionali a retribuzioni effettive per i portuali dal mese di febbraio/marzo 1990.

Importi giornalieri per le prestazioni economiche di malattia e maternità per eventi indennizzabili nel 1990

Importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni di malattia e maternità nel 1990

La circolare definisce, per diverse categorie di lavoratori, gli importi giornalieri da assumere come base di calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità per eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga compresi nell’anno 1990. Le istruzioni sono differenziate per categoria e, in alcuni casi, distinguono tra periodi anteriori e successivi a specifiche decorrenze normative.

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, la misura delle prestazioni economiche di malattia e maternità, per eventi da liquidare sulla base di periodi di paga inclusi nell’anno 1990, deve essere calcolata su L. 25.000 giornaliere. Tale importo corrisponde al salario convenzionale giornaliero fissato per tali categorie dal D.M. 4 aprile 1989.

La circolare precisa che resta fermo l’eventuale adeguamento a un livello superiore che possa essere stabilito successivamente con nuovi decreti. Le sedi sono incaricate di informare le società e gli enti cooperativi interessati.

Lavoratori portuali

Per i lavoratori portuali viene richiamata la sopravvenuta disciplina introdotta dal D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58, che ha abrogato la legge 17 gennaio 1981, n. 26, istitutiva del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, disponendone la liquidazione con effetto dall’1 febbraio 1990. Lo stesso decreto stabilisce che, da tale data, Compagnie e Gruppi portuali versino i contributi agli enti previdenziali e provvedano al pagamento delle prestazioni contrattuali.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità:

  • per gli eventi indennizzabili sulla base del periodo di paga riferito al mese di gennaio 1990, le prestazioni vanno corrisposte su L. 34.870, importo corrispondente al limite minimo di retribuzione valevole, per il settore industria qualifica operaio, ai fini contributivi ed erogativi, adeguato secondo la legge n. 537/1981;
  • per gli eventi da liquidare sulla base di periodi di paga relativi al mese di febbraio 1990 e successivi, cessa ogni riferimento alle retribuzioni convenzionali e le prestazioni devono essere erogate sulla base delle retribuzioni effettive, secondo i medesimi principi applicati agli operai dell’industria.

La circolare chiarisce che questa disciplina vale anche per i lavoratori delle compagnie del ramo industriale e carenanti operanti nel porto di Genova, pur permanendo per essi la gestione degli adempimenti contributivi e della liquidazione delle indennità in capo al Consorzio autonomo del Porto di Genova. Le sedi devono dare tempestiva comunicazione delle istruzioni alle compagnie e ai gruppi interessati e provvedere direttamente nei casi in cui il pagamento debba essere effettuato dall’Istituto.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in attesa della pubblicazione dei decreti sui salari convenzionali validi per l’anno in corso, le indennità di malattia e maternità devono essere calcolate in via provvisoria e salvo conguaglio utilizzando le retribuzioni convenzionali in vigore per l’anno 1989, secondo il richiamo alla precedente circolare indicata nel testo.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, dal 1 gennaio 1990 le retribuzioni orarie convenzionali risultano variate in relazione alle variazioni dell’indice del costo della vita, in applicazione della normativa richiamata. La circolare precisa che tali valori devono essere considerati nei casi di prestazioni economiche di maternità da erogare sulla base di retribuzioni di competenza dell’anno 1990.

Gli importi convenzionali da applicare, per classi di retribuzione effettiva, sono i seguenti:

  • L. 3.560, per retribuzioni effettive fino a L. 5.050;
  • L. 5.050, per retribuzioni effettive da L. 5.051 a L. 7.570;
  • L. 7.570, per retribuzioni effettive superiori a L. 7.570.

Lavoratrici coltivatrici dirette, mezzadre e colone; autonome del commercio e dell’artigianato

Per gli eventi indennizzabili nell’anno 1990, ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalla legge n. 546/1987, la circolare indica i seguenti parametri:

  • L. 37.340 per lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per l’anno 1989 per gli operai agricoli a tempo indeterminato;
  • L. 39.810 per lavoratrici autonome artigiane, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per l’anno 1990 per la qualifica di impiegato dell’artigianato;
  • L. 34.870 per lavoratrici autonome esercenti attività commerciali, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per l’anno 1990 per la qualifica di impiegato del commercio.

Richiami e precisazioni finali

La circolare contiene anche note di richiamo a precedenti atti amministrativi, utili per il coordinamento con i criteri già applicati nei rispettivi settori. In particolare, per i soci di cooperative e per i lavoratori portuali viene evidenziato il riferimento ai minimi di retribuzione giornaliera e ai meccanismi di adeguamento normativo, con specifica menzione delle circolari richiamate e della rilevanza del confronto tra diversi criteri di determinazione dei minimi. Il documento ha quindi finalità operative: fornire alle sedi le basi di calcolo da usare per l’erogazione regolare delle prestazioni di malattia e maternità nel corso del 1990.

Punti principali

Soci di società ed enti cooperativi

Per gli eventi di malattia e maternità da liquidare sulla base di periodi di paga compresi nell’anno 1990, le prestazioni devono essere calcolate su L. 25.000 giornaliere, importo corrispondente al salario convenzionale fissato dal DM 4 aprile 1989. Resta salvo l’eventuale adeguamento a un livello superiore che dovesse essere successivamente stabilito con nuovi decreti. Le sedi devono informare le società e gli enti cooperativi interessati.

Lavoratori portuali

In seguito all’abrogazione della legge n. 26/1981 e alla messa in liquidazione del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, dal 1 febbraio 1990 le compagnie e i gruppi portuali devono versare i contributi agli enti previdenziali e pagare le prestazioni contrattuali. Per malattia e maternità riferite al periodo di paga di gennaio 1990, le prestazioni vanno calcolate su L. 34.870, corrispondenti al minimo contributivo del settore industria, qualifica operaio, adeguato ai sensi della legge n. 537/1981. Per i periodi di paga di febbraio 1990 e successivi, cessano i riferimenti alle retribuzioni convenzionali e le prestazioni devono essere determinate sulle retribuzioni effettive, secondo i criteri applicati agli operai dell’industria, salvo il caso di rapporto iniziato nel corso di febbraio 1990 e i casi di ricaduta. Le istruzioni valgono anche per i lavoratori delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, pur restando la gestione contributiva e delle indennità in capo al Consorzio autonomo del Porto di Genova.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Nelle more della pubblicazione dei decreti sui salari convenzionali per l’anno in corso, le indennità di malattia e maternità devono essere calcolate in via provvisoria e salvo conguaglio sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore per il 1989, come indicato nella precedente circolare richiamata.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Dal 1 gennaio 1990 le retribuzioni orarie convenzionali sono variate in relazione all’indice del costo della vita, in applicazione della normativa richiamata. Tali importi devono essere utilizzati per le prestazioni di maternità da erogare sulla base di retribuzioni di pertinenza del 1990. Le fasce indicate sono: L. 3.560 fino a L. 5.050 di retribuzione effettiva; L. 5.050 da L. 5.051 a L. 7.570; L. 7.570 per retribuzioni effettive superiori a L. 7.570.

Lavoratrici autonome e coltivatrici dirette, mezzadre e colone

Per gli eventi indennizzabili nel 1990, ai fini delle prestazioni previste dalla legge n. 546/1987, si assumono questi parametri: L. 37.340 per coltivatrici dirette, colone e mezzadre; L. 39.810 per lavoratrici autonome artigiane; L. 34.870 per lavoratrici autonome esercenti attività commerciali. Gli importi corrispondono ai limiti minimi di retribuzione giornaliera richiamati dalla circolare in relazione ai rispettivi settori e qualifiche.

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