Circolare numero 108 del 9-5-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista dal D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge n. 181/1989, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori provenienti da imprese siderurgiche indicate dalla legge. Vengono riepilogate le condizioni per fruire del contributo nella misura fissa prevista per gli apprendisti per 36 mesi e viene precisato che tale agevolazione non incide sul diritto alle prestazioni economiche di malattia, ove spettanti secondo le regole ordinarie. Le istruzioni già fornite per fattispecie analoghe si applicano anche a questi lavoratori, con erogazione delle prestazioni secondo la normativa del settore e della categoria di appartenenza.
Contributo in misura fissa per assunzioni di lavoratori provenienti dal settore siderurgico e riconoscimento delle prestazioni di malattia
Agevolazioni contributive per assunzioni dal settore siderurgico
La circolare interviene in relazione all’art. 3 del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181, fornendo chiarimenti sull’agevolazione contributiva prevista per i datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese del settore siderurgico individuate dall’art. 1. Il beneficio consiste nel versamento del contributo nella misura fissa prevista per gli apprendisti per un periodo di 36 mesi.
Ambito di applicazione dell’agevolazione
L’agevolazione è riconosciuta per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 1990. Riguarda i lavoratori che:
- erano già dipendenti delle imprese di cui all’art. 1;
- hanno fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale;
- sono stati iscritti nella lista di collocamento istituita a livello regionale.
L’assunzione deve essere effettuata da datori di lavoro diversi da quelli indicati nell’art. 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tramite richiesta nominativa oppure per passaggio diretto.
Estensione a determinate assunzioni dal 1° gennaio 1989
La circolare precisa che le medesime disposizioni si applicano anche ai lavoratori delle imprese di cui all’art. 1 che fruiscono del trattamento straordinario CIG e che siano stati assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 1989 fino all’istituzione delle liste di collocamento, sempre da datori di lavoro diversi da quelli dell’art. 1.
Prestazioni economiche di malattia
La circolare chiarisce che il beneficio contributivo non esclude, di per sé, il diritto alle prestazioni economiche di malattia, purché la qualifica del lavoratore comporti tale diritto secondo le norme comuni. Sono quindi richiamate le istruzioni già fornite per fattispecie analoghe, secondo cui la contribuzione prevista per gli apprendisti non preclude l’erogazione delle prestazioni di malattia quando dovute.
Modalità di pagamento delle prestazioni
Le prestazioni economiche di malattia, se spettanti, devono essere erogate con le consuete modalità e secondo la disciplina propria del settore e della categoria di appartenenza dei lavoratori interessati.
Punti principali
Agevolazione contributiva per le assunzioni
L’art. 3 del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, prevede a favore dei datori di lavoro che assumano entro il 31 dicembre 1990 lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico indicate all’art. 1 il pagamento del contributo nella misura fissa prevista per gli apprendisti per un periodo di 36 mesi.
Condizioni per il beneficio
L’agevolazione spetta solo se i lavoratori erano già dipendenti delle imprese di cui all’art. 1, hanno fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale e risultano iscritti nella lista di collocamento istituita a livello regionale. Inoltre l’assunzione deve avvenire con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso datori di lavoro diversi da quelli indicati nell’art. 1, mediante richiesta nominativa oppure per passaggio diretto.
Estensione ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 1989
Le stesse disposizioni si applicano anche ai lavoratori delle imprese di cui all’art. 1, fruitori del trattamento straordinario CIG, assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 1989 fino all’istituzione delle liste di collocamento dai datori di lavoro diversi da quelli di cui all’art. 1.
Prestazioni economiche di malattia
La circolare precisa che le istruzioni già impartite per casi analoghi in materia di prestazioni economiche di malattia si applicano anche a questi lavoratori. Pertanto, ove la qualifica del lavoratore comporti il diritto all’indennità secondo le norme comuni, le prestazioni di malattia restano erogabili anche se per il rapporto opera la contribuzione agevolata prevista per gli apprendisti, che normalmente non comprende tale assicurazione.
Modalità di erogazione
Le prestazioni economiche di malattia, quando dovute, devono essere corrisposte con le modalità ordinarie e secondo la normativa propria del settore e della categoria di appartenenza dei lavoratori interessati.
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