Cassazione Civile, Sentenza n. 12107/2020 del 22/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Le parti avevano sottoscritto il 6 dicembre 2005 una proposta d’acquisto relativa a un immobile, per il prezzo complessivo di 915.000 euro, con versamento di un deposito di 25.000 euro. La scrittura prevedeva la restituzione del deposito se fossero emersi impedimenti tecnici tali da impedire la stipula del preliminare e indicava il 31 dicembre 2005 come termine per la stipula del definitivo. Quando le parti si presentarono dal notaio per stipulare il preliminare, il venditore rifiutò di sottoscriverlo, richiamando una pratica di condono edilizio pendente e difformità edilizie non ancora condonate; successivamente restituì gli assegni ricevuti. L’acquirente, ritenendo ingiustificata la rottura delle trattative, il 1° ottobre 2006 chiese al Tribunale di Firenze 193.263 euro a titolo di risarcimento. Il Tribunale accertò la responsabilità del venditore per ingiustificata rottura delle trattative e rimise la causa in istruttoria per accertare il danno. La Corte d’appello di Firenze respinse l’impugnazione del venditore con sentenza depositata il 13 ottobre 2017. In Cassazione il venditore ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., sostenendo che la domanda di responsabilità contrattuale fosse stata decisa come domanda di responsabilità precontrattuale extracontrattuale, in violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c., sostenendo che la scrittura fosse stata interpretata letteralmente senza ricostruire la comune intenzione delle parti; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che l’acquirente non avesse provato l’irrilevanza degli impedimenti tecnici rispetto all’obbligo di garantire la regolarità dell’immobile. L’acquirente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il giudice può attribuire ai fatti allegati una qualificazione giuridica diversa da quella proposta, purché non modifichi i fatti costitutivi, la causa petendi o il petitum; nel caso concreto la qualificazione della domanda come responsabilità precontrattuale si fondava sugli stessi fatti allegati e provati e non aveva mutato il bene della vita richiesto. Ha inoltre considerato che l’acquirente aveva precisato in una memoria istruttoria di chiedere il risarcimento a titolo contrattuale o precontrattuale, secondo la qualificazione risultante dall’istruttoria. Sul secondo motivo ha ritenuto che la scrittura fosse una puntuazione del programma delle trattative, non un contratto né un preliminare di preliminare, e che l’accertamento del giudice di merito si fosse correttamente concentrato sul comportamento complessivo delle parti. In particolare, il venditore aveva addotto un impedimento tecnico che il notaio non aveva considerato ostativo al trasferimento e aveva poi venduto l’immobile a terzi nella medesima condizione di irregolarità: circostanze dalle quali era stato desunto un recesso non conforme a buona fede. Sul terzo motivo ha rilevato che la censura non colpiva la ratio decidendi, poiché la prova testimoniale e documentale aveva dimostrato il comportamento contrario a buona fede e l’assenza di una giusta causa per interrompere le trattative; l’attrice aveva inoltre dimostrato la colpa richiesta nell’inquadramento della responsabilità precontrattuale come extracontrattuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.800 euro, oltre 200 euro per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Tale principio, se posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti (mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato), fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti, ai rapporti dedotti in lite e all’azione esercitata in causa.
Il giudice può riqualificare giuridicamente fatti, rapporti e azione, ma non può oltrepassare la domanda modificando i fatti costitutivi o attribuendo un bene diverso o non richiesto.
art. 113 c.p.c.
L’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
In forza di iura novit curia, il giudice individua le norme e la qualificazione giuridica applicabili ai fatti dedotti, anche se diverse da quelle invocate dalle parti, entro i limiti posti dalla domanda.
art. 163 c.p.c.
In quella sede, la Corte d’Appello aveva ritenuto che il giudice di primo grado non era incorso in una violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 163 c.p.c., non avendo contravvenuto nè al divieto di pronuncia ultra petita, nè alle preclusioni di cui all’art. 163 c.p.c., che impongono all’attore la specificazione di petitum e causa petendi.
La specificazione di petitum e causa petendi delimita la domanda; nel caso deciso la riqualificazione non ha violato tale delimitazione perché è rimasta ancorata ai medesimi fatti e alla medesima richiesta.
art. 1337 c.c.
Nel caso concreto non si riscontra un vizio di tal genere: i fatti necessari per il perfezionamento della fattispecie in tema di “responsabilità precontrattuale” ex art. 1337 c.c., ritenuto applicabile nonostante la puntuazione scritta in atti prodotta, coincidono con quelli allegati e provati dalla parte attrice in relazione alla “responsabilità contrattuale” originariamente dedotta dalla parte attrice, poi diversamente qualificata dal giudice di primo grado, in adesione a un indirizzo giurisprudenziale prevalente.
La responsabilità precontrattuale può essere riconosciuta sulla base dei fatti costitutivi già allegati e provati a sostegno della domanda, quando la diversa qualificazione non sostituisce la causa petendi.
art. 1362 c.c.
La censura fa anzitutto riferimento alla violazione dell’art. 1362 c.c., in tema di interpretazione del contratto, secondo il quale la comune intenzione delle parti deve essere valutata sulla base del complessivo comportamento tenuto dalle parti, anche dopo la conclusione del contratto.
Nell’interpretare un contratto, la comune intenzione va ricostruita considerando il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione; nel caso di una puntuazione precontrattuale assume rilievo il comportamento tenuto nel corso delle trattative e dopo la loro rottura.
art. 2697 c.c.
La Corte di merito ha rilevato che l’attrice non si è solo limitata ad allegare e provare i fatti costitutivi della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., ma – in virtù dell’inquadramento in termini di responsabilità extracontrattuale operato dal giudice del merito in conformità a un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo Cass. 2, sentenza n. 24738 del 3/10/2919; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14188 del 12/07/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/07/2011) – ha dimostrato anche la “colpa”, ossia il comportamento contrario alla regola di condotta secondo buona fede tenuto dal convenuto, odierno ricorrente.
Nell’impostazione della responsabilità precontrattuale come extracontrattuale, la parte che la invoca deve provare non solo i fatti costitutivi, ma anche la colpa, identificata nel comportamento contrario alla buona fede.
art. 183 c.p.c.
In più, la resistente ha eccepito che nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, aveva chiesto il risarcimento dei danni cagionati dalla colpevole condotta del convenuto – a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale ex art. 1337 c.c., a seconda della fattispecie giuridica in cui si voglia inquadrare il caso di specie, all’esito ed alla stregua delle risultanze istruttorie.
La precisazione della domanda, formulata nel corso del giudizio mantenendo la richiesta risarcitoria e i fatti allegati e prospettando qualificazioni alternative, è stata considerata rilevante per escludere che vi fosse stata una mutazione della domanda.
D.M. 55/2014
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.800,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
La Corte ha liquidato le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente secondo il decreto richiamato.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in misura pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il giudice può attribuire ai fatti allegati una diversa qualificazione giuridica in applicazione di iura novit curia, purché non sostituisca i fatti costitutivi della domanda, non ne muti la causa petendi e non attribuisca un bene diverso da quello richiesto.
- La riqualificazione di una domanda da responsabilità contrattuale a responsabilità precontrattuale non viola di per sé la corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la pretesa risarcitoria e i fatti costitutivi allegati e provati restano invariati.
- Una scrittura sottoscritta durante le trattative può costituire una puntuazione del programma negoziale senza essere un contratto o un preliminare del preliminare; per valutare la condotta precontrattuale rilevano il comportamento complessivo delle parti e lo svolgimento delle trattative, non soltanto il testo della puntuazione.
- La violazione della buona fede nelle trattative e l’ingiustificatezza della loro interruzione possono essere desunte dal comportamento complessivo delle parti, comprese le condotte successive alla rottura, e dalla mancanza di effettiva capacità impeditiva della ragione addotta per recedere.
- Quando la responsabilità precontrattuale è inquadrata come extracontrattuale, chi la invoca deve provare anche la colpa, consistente nella condotta contraria alla regola di buona fede.
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