Cassazione Penale, Sentenza n. 00012/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002 per aver dichiarato falsamente, in istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non avere condanne ostative. In primo grado era stato assolto "perché il fatto non costituisce reato". Il ricorso articola quattro censure: (1) violazione dell'art. 95 D.P.R. 115/2002 e art. 47 cod. pen., per errore sulla natura ostativa della condanna (errore di diritto che determinerebbe errore sul fatto), dato che la dichiarazione era in un modulo prestampato predisposto dal difensore; (2) vizi di motivazione sulla ritenuta inverosimiglianza della mancata memoria della condanna e omissione di valutare l'assenza di finalità fraudolente, anche perché la condanna era antecedente di oltre sei anni; (3) vizio di motivazione per non aver dato prevalenza alle attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata; (4) violazione degli artt. 597 e 603 c.p.p. per aver riformato l'assoluzione senza rinnovazione dell'istruttoria. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia legittimamente valutato che l'errore dell'imputato fosse un errore di diritto su norme integrative del precetto penale (inescusabile) e quindi non idoneo a escludere la punibilità ai sensi dell'art. 5 c.p. La sentenza d'appello, che aveva riformato l'assoluzione e condannato l'imputato (pena quantificata in 1 anno di reclusione e 500 euro di multa), è confermata nei suoi principi: il fatto integra il reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, il dolo generico (anche eventuale) è sufficiente per il reato in contestazione, e la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, è stata ritenuta applicabile nonostante le attenuanti generiche. La Corte ha inoltre stabilito che non era necessaria la rinnovazione dell'istruttoria poiché la riforma si è basata su diversa valutazione giuridica di fatti non controversi. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 95
Norma incriminatrice che sanziona le false dichiarazioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che si richieda dolo generico (anche eventuale) e che la dichiarazione falsa o omissiva sia penalmente rilevante.
art. 47 cod. pen.
Riguarda l'errore sulla legge. La Corte ha convalidato il principio che l'errore su norme integrative del precetto penale è inescusabile: non produce l'esclusione della punibilità.
art. 5 cod. pen.
Richiamato con riferimento all'idoneità dell'errore ad escludere la punibilità: la Corte ha ritenuto che l'errore addotto non potesse escludere la punibilità ai sensi di questa norma.
art. 76 D.P.R. 115/2002
La giurisprudenza citata e la Corte affermano che l'art. 76 non costituisce "legge extrapenale" ai fini dell'art. 47 c.p.; pertanto la conoscenza della disciplina del patrocinio integra una nozione rilevante nell'ambito penale richiamata dall'art. 95.
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
«nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata»
Consente al giudice d'appello di riformare una sentenza assolutoria senza rinnovare l'istruttoria quando la riforma si fonda su diversa valutazione giuridica di fatti non controversi; applicata nel caso in esame per giustificare l'assenza di rinnovazione.
art. 416 bis cod. pen.
Reato per il quale il ricorrente aveva una condanna irrevocabile; la Corte ha ritenuto che si tratti di una condanna grave e ostativa che il soggetto avrebbe dovuto ricordare, idonea a escludere l'ammissione al patrocinio e a integrare la rilevanza penale della dichiarazione falsa.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Disciplina la recidiva; la Corte d'appello l'ha ritenuta applicabile e la Cassazione ha confermato la valutazione, osservando che la recidiva non può essere neutralizzata da una prevalenza delle attenuanti generiche quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
art. 69, ultimo comma, cod. pen.
Stabilisce il divieto di far prevalere le circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4; la Corte ha richiamato tale divieto per giustificare la mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
art. 597 e art. 603 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa per censurare la riforma senza rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto non violati tali articoli perché la revisione ha riguardato solo la valutazione giuridica di fatti non controversi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citata come riferimento giurisprudenziale per la determinazione e la legittimità dell'onere verso la Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- L'errore sulla legge relativo a norme integrative del precetto penale (norme tecniche/di disciplina richiamate dalla norma penale) è inescusabile e non esclude la punibilità; non può essere trasformato in errore sul fatto per sottrarsi alla responsabilità.
- La sottoscrizione di un modulo prestampato non esonera dall'obbligo di verificare la veridicità delle dichiarazioni: firmare una dichiarazione mendace integra il reato se sussiste dolo generico, anche eventuale.
- Il giudice di appello può riformare in peius un'assoluzione senza rinnovare l'istruttoria quando la riforma si fonda su diversa valutazione giuridica di fatti non controversi (art. 603 c.p.p., comma 3-bis).
- Per il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 115/2002 è sufficiente il dolo generico (anche nella forma del dolo eventuale): non è richiesta la prova di una particolare finalità fraudolenta.
- Le attenuanti generiche non possono essere fatte prevalere sulla recidiva qualificata se la legge prevede il divieto di prevalenza (art. 69, ultimo comma); la circostanza e la gravità dei precedenti possono giustificare l'applicazione della recidiva.
- Le sanzioni processuali accessorie come il versamento alla Cassa delle ammende possono essere ordinate quando il ricorso è dichiarato inammissibile e sussistono ragioni per ritenere la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
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