Sentenza del 12/04/2022 n. 1712 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Attribuzione di rendita catastale - Procedura DOCFA - Obbligo di sopralluogo - Non sussiste - Stima diretta eseguita dall'Ufficio - Sufficienza - Attribuzione classamento definitivo - Termine di 12 mesi - Non costituisce termine perentorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale che ha rettificato la denuncia di variazione DOCFA presentata il 08.08.2016 riguardante due unità immobiliari in Roma (modifiche di classe e consistenza, con conseguente aumento di rendita). La contribuente deduceva: 1) omissione di un sopralluogo obbligatorio da parte dell'Ufficio prima dell'emissione dell'atto; 2) carenza motivazionale dell'avviso di classamento e mancata allegazione della stima; 3) violazione del termine di 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione DOCFA, che a suo avviso avrebbe dovuto rendere definitivo il classamento provvisorio se tale termine fosse trascorso senza provvedimenti.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione ha confermato la legittimità dell'avviso di rettifica emesso dall'Agenzia: 1) non sussiste obbligo normativo di sopralluogo preventivo in tutte le ipotesi di variazione DOCFA; le dichiarazioni DOCFA devono contenere dati tali da permettere l'iscrizione in catasto senza visita (D.M. 701/94); 2) la stima diretta eseguita dall'Ufficio costituisce il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento e, pur non allegata, è atto facilmente conoscibile nel procedimento partecipativo; la mancata riproduzione della stima nell'avviso non determina vizio motivazionale; 3) il termine di 12 mesi per l'attribuzione del classamento definitivo ha carattere ordinatorio e non perentorio, quindi il decorso non fa acquisire automaticamente la definitività al classamento provvisorio. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di grado per euro 1.800,00.
Norme richiamate
D.M. 701/1994
Le dichiarazioni di accatastamento/variazione (DOCFA) devono contenere dati tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita di sopralluogo; quindi non vige obbligo assoluto di sopralluogo da parte dell'Ufficio, che mantiene però la facoltà di effettuarlo se i dati risultano insufficienti.
D.Lgs. 546/1992
L'onere di specificare i motivi dell'appello nel processo tributario non richiede una rigidissima formalità: la riproposizione in sede di appello delle stesse argomentazioni già svolte in primo grado può assolvere l'onere di specificità.
Cass. n. 374/2017
Principio secondo cui la revisione delle rendite catastali in assenza di variazioni edilizie non richiede sempre il sopralluogo e che il sopralluogo è più rilevante nelle ipotesi di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni.
Cass. n. 1060/2020
La stima diretta eseguita dall'Ufficio nell'ambito della procedura DOCFA integra la motivazione dell'avviso di classamento; la mancata allegazione della stima all'avviso non comporta difetto di motivazione.
Cass. n. 17818/2007
Il termine di 12 mesi per l'attribuzione del classamento definitivo ha natura ordinatoria e non perentoria.
Massime di principio
- La dichiarazione DOCFA deve fornire dati tecnici sufficienti: se è completa, l'Ufficio può determinare la rendita senza obbligo di sopralluogo.
- La stima diretta effettuata dall'Amministrazione nell'ambito della procedura DOCFA costituisce elemento motivazionale dell'avviso di classamento; l'assenza di copia della stima nell'avviso non invalida l'atto se la procedura è partecipativa.
- Il termine di 12 mesi dalla presentazione della DOCFA per l'attribuzione del classamento definitivo è ordinatorio: il mancato provvedimento entro tale termine non rende automaticamente definitivo il classamento provvisorio attribuito dal contribuente.
- Se il contribuente contesta la correttezza tecnica della stima, deve documentare in modo specifico gli errori o l'insufficienza dei dati dichiarati nella DOCFA per ottenere l'obbligo di sopralluogo o la riforma dell'atto.
- In sede di appello tributario la riproposizione delle medesime ragioni già esposte in primo grado può essere considerata sufficiente per l'indicazione dei motivi di impugnazione, purché le argomentazioni siano specifiche.
- Per ridurre il rischio di rettifiche, il contribuente dovrebbe allegare alla DOCFA planimetrie, rilievi e documentazione tecnica chiara e dettagliata che rendano non necessaria alcuna valutazione suppletiva dell'Ufficio.
- Quando si sospetta insufficiente partecipazione al procedimento, è utile chiedere espressamente il contraddittorio e, se necessario, richiedere il sopralluogo motivando perché i dati presentati sarebbero inadeguati.
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