Cassazione Civile, Ordinanza n. 25634/2023 del 01/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce da una successione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato utilizzati per l'impiego di una lavoratrice addetta a mansioni amministrative presso un ente pubblico, poi succeduto nell'INPS. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità del contratto quadro di somministrazione e delle proroghe, ritenendo non provate le esigenze giustificative e non rispettato il limite di contingentamento previsto dalla contrattazione collettiva, oltre a condannare l'ente al pagamento di un'indennità risarcitoria parametrata all'art. 32 l. n. 183/2010. Con il ricorso principale l'INPS ha dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la somministrazione a tempo determinato sarebbe legittima anche per far fronte all'attività ordinaria dell'utilizzatore e che le ragioni indicate nella delibera a base della gara sarebbero state idonee a giustificarla; 2) violazione degli artt. 27 e 86 d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2697 c.c., contestando la configurabilità di un danno in re ipsa e la liquidazione del danno comunitario in assenza di specifica allegazione e prova. La lavoratrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non confrontato con un'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata prova del rispetto del limite di contingentamento dei lavoratori somministrati, onere che gravava sull'ente utilizzatore. Ha comunque ritenuto infondate le censure nel merito, ribadendo che, nel pubblico impiego privatizzato, la somministrazione a tempo determinato è consentita solo per esigenze temporanee ed eccezionali e non per fronteggiare un fabbisogno ordinario e continuativo; nel caso concreto le ragioni addotte (blocco delle assunzioni, pensionamenti, scadenza di precedenti somministrazioni) rivelavano una necessità duratura, non contingente. Ha rigettato anche il secondo motivo, riaffermando che, nell'ipotesi di illegittima somministrazione di lavoro a termine presso una pubblica amministrazione, non opera la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma spetta al lavoratore il risarcimento del danno in misura forfetizzata e presuntiva ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, salva la prova di un maggior pregiudizio. Il ricorso incidentale condizionato della lavoratrice è stato dichiarato assorbito. L'INPS è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276/2003
la somministrazione a tempo determinato è richiamata come forma di lavoro flessibile; la Corte ribadisce che la sua legittimità non consente però di coprire fabbisogni ordinari e continuativi della pubblica amministrazione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
invocati dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
il ricorso a contratti flessibili nelle pubbliche amministrazioni è consentito solo per esigenze temporanee ed eccezionali; la Corte legge la norma in senso coerente con il divieto di utilizzare lavoro flessibile per esigenze ordinarie e stabili.
art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003
richiamato per escludere la conversione del rapporto a tempo indeterminato nei casi di somministrazione illegittima nel pubblico impiego privatizzato.
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente per negare il danno in re ipsa; la Corte ribadisce invece la tutela risarcitoria presuntiva nei limiti del danno comunitario.
art. 2697 c.c.
la Corte valorizza il riparto dell'onere della prova, affermando che incombeva sull'ente dimostrare il rispetto della clausola di contingentamento.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
costituisce il parametro del risarcimento del danno presunto, con funzione anche sanzionatoria, riconosciuto al lavoratore in caso di illegittima somministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a sorreggere la decisione, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes, perché l'omissione rende definitiva la motivazione non impugnata.
- Nel pubblico impiego privatizzato, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è legittima solo se funzionale a esigenze temporanee ed eccezionali; non è consentito impiegare lavoratori somministrati per soddisfare in via stabile e continuativa il fabbisogno ordinario dell'amministrazione.
- La possibilità che i lavoratori somministrati siano adibiti alle attività ordinarie dell'utilizzatore non equivale alla legittimità di una somministrazione destinata a coprire esigenze ordinarie non transeunti: la destinazione all'attività ordinaria è diversa dalla soddisfazione di un fabbisogno strutturale.
- In caso di somministrazione illegittima presso una pubblica amministrazione, è esclusa la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma al lavoratore spetta un risarcimento del danno forfetizzato secondo il parametro dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, salvo prova di un maggior pregiudizio.
- L'onere di provare il rispetto dei limiti quantitativi o di contingentamento della somministrazione grava sul soggetto che fa ricorso al lavoro flessibile; la mancata produzione di documenti idonei a dimostrare il rispetto dei limiti integra un autonomo fondamento di soccombenza.
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