Cassazione Penale, Ordinanza n. 12582/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del GIP resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Uno dei ricorrenti ha dedotto la violazione di legge in punto di pena concordata, ritenuta non proporzionata, e ha censurato la mancanza di motivazione sull'impossibilità di pervenire a una sentenza di proscioglimento; ha inoltre richiamato in modo generico una massima in tema di continuazione nel patteggiamento. L'altro ricorrente ha contestato l'applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, sostenendo che dovesse essere applicata al più la fattispecie di cui al comma 5, e ha lamentato l'eccessività della pena. La Corte osserva però che, nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto, i ricorrenti non hanno dedotto vizi rientranti in tali ipotesi, né la mancanza di volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze formulate non rientravano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come richiamato per il giudizio di legittimità dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto dell'impugnazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
indica il rito camerale di trattazione del ricorso avverso sentenza di patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro il patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
legge 23 giugno 2017, n. 103
fonte introduttiva della disciplina limitativa dei motivi di ricorso contro il patteggiamento
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata e oggetto di censura da parte di uno dei ricorrenti
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie invocata dal ricorrente in via alternativa come qualificazione più favorevole
Cassa delle Ammende
destinataria della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Non sono deducibili con ricorso per cassazione, avverso il patteggiamento, censure sulla mera congruità della pena o sulla sua proporzionalità, se non si traducono in una deduzione di illegalità della pena nei limiti consentiti dalla legge.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto è motivo ammissibile solo se la deduzione è specifica e riconducibile a un effettivo errore di qualificazione; una critica generica o sganciata dalla sentenza non supera il filtro di ammissibilità.
- Nel patteggiamento, il controllo di legittimità non consente di riesaminare in via generale la motivazione della pena concordata, salvo che venga dedotto uno dei vizi tipizzati dalla norma.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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