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Sentenza

Sentenza n. 5600/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'Ottemperanza alla sentenza n. 7442/2025 resa dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202601321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7442/2025, passata in giudicato e non impugnata dall’amministrazione, che le aveva riconosciuto il beneficio di € 500 per l’anno scolastico 2023/2024. Ha dedotto la mancata esecuzione del titolo, ritualmente notificato il 20 ottobre 2025, e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’adempimento, oltre agli accessori di legge, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle astreintes.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto quanto all’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato: il Ministero deve adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, non essendo stata provata l’esecuzione del titolo. Se è ormai decorso il termine di due anni previsto per fruire del beneficio, l’amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario di € 500, con interessi legali fino al soddisfo; il ritardo è imputabile all’inerzia amministrativa e non può essere opposto alla beneficiaria. È nominato sin d’ora un commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato anche di reperire o allocare le risorse e completare le fasi di spesa; l’indisponibilità di fondi o di cassa non giustifica la mancata esecuzione. È respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Spese a carico della resistente: € 500, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, per quanto riguarda il caso deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il giudice ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il giudice ha ritenuto rispettato anche il termine processuale richiamato per il rito camerale dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima di procedere, e nel caso era inutilmente trascorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Con ricorso notificato e depositato in data 27.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 1 anni scolastici, (anno 2023/2024) per un totale di € 500,00.

    La disposizione è il fondamento del beneficio economico di € 500 annui per la carta elettronica del docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente al caso deciso.
  • Quando un giudicato riconosce un beneficio economico fruibile entro un termine e la fruizione diviene impossibile per il ritardo imputabile all’inerzia dell’amministrazione, il giudicato deve essere eseguito corrispondendo il controvalore pecuniario del beneficio, con gli interessi legali fino al soddisfo; l’amministrazione non può avvantaggiarsi del proprio inadempimento.
  • In sede di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di compiere anche gli atti contabili e di spesa necessari all’esecuzione; l’assenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all’adempimento del giudicato.
  • La mancata prova dell’adempimento del titolo giustifica la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di darvi esecuzione entro il termine fissato dal giudice.
  • L’applicazione delle astreintes non è automatica: può essere negata quando, considerate le circostanze del caso, la misura non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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