Sentenza n. 4971/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) del diniego di accesso agli atti formatosi, per silenzio, sull’istanza acquisita dal Comune di Sant’Antimo al prot. n. 614 del 12.01.2026; b) per la declaratoria del diritto della ricorrente ad acquisire in copia i documenti richiesti; c) per la condanna dell’amministrazione resistente a rilasciare in copia i documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito di accesso formatosi sull'istanza relativa agli atti edilizi e repressivi riguardanti un immobile sito in Sant'Antimo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza acquisita dal Comune di Sant'Antimo il 12 gennaio 2026, con la quale aveva chiesto copia di ogni atto o provvedimento amministrativo eventualmente rilasciato per un immobile sito in Via delle Rondini n. 66, nonché degli atti repressivi adottati o adottandi in relazione a opere abusive segnalate. Ha chiesto inoltre l'accertamento del proprio diritto di accesso e la condanna dell'amministrazione all'ostensione dei documenti. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato una nota di riscontro, invitando la ricorrente a ritirare due pratiche edilizie relative all'immobile e trasmettendo la relazione di sopralluogo eseguita presso lo stesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Comune aveva fornito riscontro all'istanza di accesso mediante la messa a disposizione di due pratiche edilizie e la trasmissione della relazione di sopralluogo. La ricorrente ha concordato sulla declaratoria, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo tale soluzione giustificata dalla peculiarità della fattispecie. La decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a una separata udienza camerale, disponendo il deposito della documentazione reddituale della ricorrente e del relativo nucleo familiare.
Massime di principio
- Nel giudizio avente a oggetto l'accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione o il riscontro sostanziale dell'amministrazione alle richieste dell'istante determina la cessazione della materia del contendere quando le parti concordino sul venir meno dell'interesse alla decisione.
- La compensazione delle spese può essere disposta, in luogo della rifusione a carico dell'amministrazione, quando la peculiarità della fattispecie renda non giustificata l'imputazione integrale delle spese a una delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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