Cassazione Penale, Sentenza n. 24258/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mussini impugna l'ordinanza che ha accolto l'appello del PM e disposto la custodia cautelare in carcere per i reati K1, K2, K3 e L. Propone tre motivi principali: (i) vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c), c-bis) e 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che il pericolo di reiterazione è venuto meno in quanto ha consensualmente cessato il rapporto di lavoro con AREA spa, gli sono state revocate procure, non ha più ruoli né mezzi per ripetere i reati e risulterebbe incensurato; (ii) violazione del principio dell'extrema ratio e manifesta illogicità nel ritenere la custodia in carcere indispensabile rispetto a misure meno afflittive (si lamenta, tra l'altro, che la situazione fattuale è mutata e si invoca la situazione familiare e l'autodisciplina dell'indagato); (iii) carenza di elementi idonei a provare le condotte contestate (fumus), soprattutto in relazione al capo K3 e ai presunti legami con società terze (TECHNOIT, DATAMATIC) e alla presunta vendita sottocosto, oltre all'assenza di contatti rilevanti emersi dalle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. In motivazione la Corte richiama l'inquadramento normativo e giurisprudenziale sull'art. 274 lett. c) c.p.p. (richiesta di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione) e conferma che il Tribunale di Roma ha adeguatamente motivato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e la persistenza del pericolo di reiterazione sulla base di elementi recenti e pregnanti (conversazioni, esiti delle perquisizioni, file e messaggi trovati nei PC e documentazione riferibile a cartiere e società filtro fino al 2022). La Corte ritiene altresì giustificata la scelta della custodia in carcere come misura idonea e proporzionata, ritenendo inadeguate le misure interdittive o non custodiali stante l'operatività tramite prestanome, conti online e rete di soggetti. Sul terzo motivo la Corte rileva carenza di interesse dell'impugnante (il capo K3 è ininfluente rispetto alla misura già applicata per altri capi). Condanna il ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; dispone l'esecuzione conseguente all'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p., lett. c)
modificato dalla L. 16.04.2015, n.47: richiede concretezza e attualita' del pericolo di reiterazione
Il requisito dell'attualità non richiede imminenza ma una valutazione prognostica ancorata a elementi recenti e alla personalità dell'indagato; la prognosi può fondarsi su elementi che mostrino continuità della pericolosità nel tempo
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) c.p.p.
Richiamati come parametri procedurali per le esigenze cautelari e per la motivazione del provvedimento; la Corte verifica la corretta applicazione e sufficienza della motivazione
art. 275 c.p.p.
Richiamato nel confronto sulla possibilità di esclusione della custodia in carcere per particolari condizioni (es. responsabilità familiare); la Corte ritiene non provati i presupposti che escluderebbero la custodia
art. 273 c.p.p.
Richiamato in relazione ai presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali e alle relative garanzie
art. 61-bis c.p. e artt. 2, 6, 8 del D.Lgs. n. 74/2000
Norme relative all'aggravante e alle fattispecie fiscali (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, aiuto a evasione). La Corte conferma che tali contestazioni, accompagnate da gravi indizi, possono sorreggere esigenze cautelari
art. 416 c.p. e art. 4 L. n. 146/2006
Riguardano l'associazione per delinquere e la sua caratterizzazione transnazionale; la Corte ritiene la ricostruzione del Tribunale coerente con gli elementi indicati (ruoli, ripartizione, mezzi organizzativi)
L. 16.04.2015, n. 47
modifica art. 274 c.p.p. aggiungendo il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione
La Corte applica il principio che l'attualità non equivale a imminenza ma richiede elementi recenti e prognosi sulla personalità e capacità a delinquere dell'indagato
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alle conseguenze esecutive dell'inammissibilità del ricorso; la Corte dispone l'esecuzione conseguente
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) c.p.p. è prognostica: non richiede l'imminenza di una specifica occasione di reato ma elementi recenti e concreti che indichino continuità o persistenza della pericolosità (comportamenti, ruoli, documentazione, contatti e attività recenti).
- La mera cessazione del rapporto di lavoro o la mancanza di ruoli formali non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione se permangono elementi che indicano capacità, rete di relazioni o documentazione idonea a proseguire l'attività illecita (es. file, contatti, perquisizioni recenti).
- La custodia cautelare in carcere può essere ritenuta proporzionata quando le misure interdittive o non custodiali risultano inefficaci per l'esigenza cautelare concreta (es. attività svolta tramite prestanome, conti online, reti di società), purché la scelta sia motivata su elementi specifici.
- Per impugnare con successo la misura cautelare occorre fornire elementi concreti e recenti che mostrino la mutata situazione (es. assenza di contatti recenti, documentazione che dimostri incapacità materiale di reiterare, misure di controllo effettive e verificabili) e non argomentazioni generiche.
- Nei ricorsi cautelari la rilevanza pratica di un singolo capo può essere valutata in rapporto all'effetto sulla libertà personale: impugnazioni su capi irrilevanti ai fini della misura applicata possono essere dichiarate prive di interesse.
- Documentare la situazione familiare o socio-economica utile a sostenere misure meno afflittive richiede prova concreta della rilevanza e dell'unicità di tali responsabilità (es. che l'indagato sia l'unico possibile caregiver), altrimenti tali deduzioni possono essere ritenute generiche e non idonee a escludere la custodia.
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