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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24258/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mussini impugna l'ordinanza che ha accolto l'appello del PM e disposto la custodia cautelare in carcere per i reati K1, K2, K3 e L. Propone tre motivi principali: (i) vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c), c-bis) e 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che il pericolo di reiterazione è venuto meno in quanto ha consensualmente cessato il rapporto di lavoro con AREA spa, gli sono state revocate procure, non ha più ruoli né mezzi per ripetere i reati e risulterebbe incensurato; (ii) violazione del principio dell'extrema ratio e manifesta illogicità nel ritenere la custodia in carcere indispensabile rispetto a misure meno afflittive (si lamenta, tra l'altro, che la situazione fattuale è mutata e si invoca la situazione familiare e l'autodisciplina dell'indagato); (iii) carenza di elementi idonei a provare le condotte contestate (fumus), soprattutto in relazione al capo K3 e ai presunti legami con società terze (TECHNOIT, DATAMATIC) e alla presunta vendita sottocosto, oltre all'assenza di contatti rilevanti emersi dalle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. In motivazione la Corte richiama l'inquadramento normativo e giurisprudenziale sull'art. 274 lett. c) c.p.p. (richiesta di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione) e conferma che il Tribunale di Roma ha adeguatamente motivato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e la persistenza del pericolo di reiterazione sulla base di elementi recenti e pregnanti (conversazioni, esiti delle perquisizioni, file e messaggi trovati nei PC e documentazione riferibile a cartiere e società filtro fino al 2022). La Corte ritiene altresì giustificata la scelta della custodia in carcere come misura idonea e proporzionata, ritenendo inadeguate le misure interdittive o non custodiali stante l'operatività tramite prestanome, conti online e rete di soggetti. Sul terzo motivo la Corte rileva carenza di interesse dell'impugnante (il capo K3 è ininfluente rispetto alla misura già applicata per altri capi). Condanna il ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; dispone l'esecuzione conseguente all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p., lett. c)

    modificato dalla L. 16.04.2015, n.47: richiede concretezza e attualita' del pericolo di reiterazione

    Il requisito dell'attualità non richiede imminenza ma una valutazione prognostica ancorata a elementi recenti e alla personalità dell'indagato; la prognosi può fondarsi su elementi che mostrino continuità della pericolosità nel tempo

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) c.p.p.

    Richiamati come parametri procedurali per le esigenze cautelari e per la motivazione del provvedimento; la Corte verifica la corretta applicazione e sufficienza della motivazione

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato nel confronto sulla possibilità di esclusione della custodia in carcere per particolari condizioni (es. responsabilità familiare); la Corte ritiene non provati i presupposti che escluderebbero la custodia

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali e alle relative garanzie

  • art. 61-bis c.p. e artt. 2, 6, 8 del D.Lgs. n. 74/2000

    Norme relative all'aggravante e alle fattispecie fiscali (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, aiuto a evasione). La Corte conferma che tali contestazioni, accompagnate da gravi indizi, possono sorreggere esigenze cautelari

  • art. 416 c.p. e art. 4 L. n. 146/2006

    Riguardano l'associazione per delinquere e la sua caratterizzazione transnazionale; la Corte ritiene la ricostruzione del Tribunale coerente con gli elementi indicati (ruoli, ripartizione, mezzi organizzativi)

  • L. 16.04.2015, n. 47

    modifica art. 274 c.p.p. aggiungendo il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione

    La Corte applica il principio che l'attualità non equivale a imminenza ma richiede elementi recenti e prognosi sulla personalità e capacità a delinquere dell'indagato

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alle conseguenze esecutive dell'inammissibilità del ricorso; la Corte dispone l'esecuzione conseguente

Massime di principio

  • La valutazione del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) c.p.p. è prognostica: non richiede l'imminenza di una specifica occasione di reato ma elementi recenti e concreti che indichino continuità o persistenza della pericolosità (comportamenti, ruoli, documentazione, contatti e attività recenti).
  • La mera cessazione del rapporto di lavoro o la mancanza di ruoli formali non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione se permangono elementi che indicano capacità, rete di relazioni o documentazione idonea a proseguire l'attività illecita (es. file, contatti, perquisizioni recenti).
  • La custodia cautelare in carcere può essere ritenuta proporzionata quando le misure interdittive o non custodiali risultano inefficaci per l'esigenza cautelare concreta (es. attività svolta tramite prestanome, conti online, reti di società), purché la scelta sia motivata su elementi specifici.
  • Per impugnare con successo la misura cautelare occorre fornire elementi concreti e recenti che mostrino la mutata situazione (es. assenza di contatti recenti, documentazione che dimostri incapacità materiale di reiterare, misure di controllo effettive e verificabili) e non argomentazioni generiche.
  • Nei ricorsi cautelari la rilevanza pratica di un singolo capo può essere valutata in rapporto all'effetto sulla libertà personale: impugnazioni su capi irrilevanti ai fini della misura applicata possono essere dichiarate prive di interesse.
  • Documentare la situazione familiare o socio-economica utile a sostenere misure meno afflittive richiede prova concreta della rilevanza e dell'unicità di tali responsabilità (es. che l'indagato sia l'unico possibile caregiver), altrimenti tali deduzioni possono essere ritenute generiche e non idonee a escludere la custodia.

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