Sentenza n. 318/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43750 presentata in data 20 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione docente. Ha dedotto la presentazione di una formale domanda e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’adozione di un provvedimento espresso. Il giudizio riguarda quindi la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha rilevato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito è l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso. Ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può superare quattro mesi. Poiché tale termine era decorso senza decisione, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine attribuito all’amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione contro il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’inadempimento e ordinare all’amministrazione di provvedere.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine per la verifica della completezza documentale e l’eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Fissa il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento del titolo; considerando anche il termine per la verifica documentale e le eventuali integrazioni, il termine complessivo è stato ritenuto pari al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine stabilito in sentenza e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
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