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Sentenza

Sentenza n. 2295/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 1474/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 21 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202504924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza civile passata in giudicato, notificata all’Amministrazione, con cui il Tribunale di Milano aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di mettere a sua disposizione la Carta docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, per complessivi € 1.000,00, oltre alle spese di lite. Deduceva l’inerzia dell’Amministrazione e chiedeva l’esecuzione del comando giudiziale, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto a erogare quanto riconosciuto dalla sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero aveva integralmente eseguito la sentenza del Tribunale di Milano e soddisfatto pienamente la pretesa del ricorrente. Non è stata quindi adottata alcuna ulteriore misura esecutiva né è stata nominata un commissario ad acta. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, in ragione della precedente inerzia che aveva reso necessario il ricorso, e liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato; il pagamento è stato disposto direttamente in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico oggetto della sentenza civile da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la piena esecuzione del comando contenuto nel giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa dell’interessato risulta integralmente soddisfatta.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’adempimento amministrativo successivo alla proposizione del ricorso realizzi integralmente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
  • Anche quando la controversia si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione che, con la propria precedente inerzia nell’eseguire il giudicato, abbia reso necessario il ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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