Sentenza n. 182/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 168/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2023, notificata in data 30.01.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 168/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 9 novembre 2023 e notificata al Ministero il 30 gennaio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nonché a ricevere l'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nel giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione presso la sede reale e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha accolto. Ha accertato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e l'importo riconosciuto dal titolo giudiziale. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato quale base processuale per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., ai fini della verifica della tempestività processuale nel rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine inutilmente decorso, rendendo ammissibile il giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica del docente, diritto già riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adottare gli adempimenti necessari entro un termine assegnato, individuando puntualmente la prestazione dovuta.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accoglimento del ricorso di ottemperanza quando l'inadempimento risulti dagli atti e siano documentati il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione e il decorso del termine dilatorio.
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