Sentenza n. 14809/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - - del provvedimento di diniego del Visto per lavoro subordinato - relativo al nullaosta n. -OMISSIS- - emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi il 29/9/2025; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato relativo a un nullaosta al lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a New Delhi aveva negato il visto per lavoro subordinato relativo a un nullaosta, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Nelle more dell’esame della domanda cautelare, l’amministrazione ha rilasciato il visto richiesto in data 11 marzo 2026. Il rilascio del visto ha integralmente soddisfatto il bene della vita perseguito mediante il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto nelle more del giudizio ha attribuito al ricorrente il bene della vita cui aspirava e ha coinciso integralmente con il petitum del ricorso. Ha quindi ritenuto applicabili i presupposti dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dei giusti motivi individuati anche nel fatto notorio della rilevante quantità di procedimenti relativi ai visti gravanti sulla competente sede diplomatica di New Delhi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta nel giudizio; il giudice dà atto che il rilascio del visto è intervenuto prima dell’esame della relativa istanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio avente a oggetto il diniego di un titolo amministrativo, l’amministrazione rilascia il titolo richiesto e attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa rende non necessaria la decisione sulla legittimità del diniego originariamente impugnato, poiché il risultato sostanziale richiesto dal ricorrente è stato interamente conseguito nel corso del processo.
- La compensazione delle spese può essere disposta per giusti motivi, anche in ragione della documentata o notoria particolare gravosità del carico amministrativo gravante sull’ufficio competente.
Come è indicizzato
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