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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1728

Regolamento delegato (UE) 2018/1728 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite

Normativa europea32018R1728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato ripartisce una dotazione complessiva di 480 241 000 EUR, prelevata dal plafond di 791 milioni di EUR previsto dal regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo di sistemi informatici. Le somme sono destinate a finanziare al 100 % le spese di attuazione del sistema di ingressi/uscite (EES) istituito dal regolamento (UE) 2017/2226. La ripartizione avviene tra eu-LISA e gli Stati membri, con quote predeterminate e riparto tra Stati membri in parti uguali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ripartizione di finanziamenti supplementari del bilancio dell’Unione per l’attuazione del sistema di ingressi/uscite (EES) ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla destinazione di risorse finanziarie dell’Unione europea per coprire le spese di attuazione del sistema di ingressi/uscite (EES) previsto dal regolamento (UE) 2017/2226. Riguarda, da un lato, l’agenzia eu-LISA per le spese relative all’istituzione e al funzionamento del sistema centrale, dell’infrastruttura di comunicazione, della NUI, del servizio web e dell’archivio dei dati; dall’altro, gli Stati membri per le spese di integrazione delle infrastrutture nazionali di frontiera, di connessione alla NUI, di ospitalità della NUI e, in parte, per l’istituzione e il funzionamento della NUI. Non disciplina l’accesso al sistema o le modalità operative del controllo di frontiera, ma esclusivamente la copertura finanziaria delle spese connesse all’EES. Si applica nell’ambito Schengen; il Regno Unito e l’Irlanda non vi partecipano né ne sono destinatari, mentre Danimarca, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein vi risultano vincolati o associati secondo i rispettivi accordi di associazione.

Finanziamento supplementare per l’attuazione del sistema di ingressi/uscite (EES)

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 515/2014 disciplinando la ripartizione di un finanziamento supplementare del bilancio dell’Unione destinato all’attuazione del sistema di ingressi/uscite (EES) istituito dal regolamento (UE) 2017/2226. La misura si inserisce nel quadro dello sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione delle frontiere esterne e mira a garantire la piena operatività dell’EES entro il 2020, come richiamato nei considerando.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione interviene in forza dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, che la abilita ad adottare un atto delegato per stabilire la ripartizione dell’importo destinato allo sviluppo di sistemi informatici quando tale ripartizione non sia già definita negli atti legislativi pertinenti. I considerando evidenziano che l’articolo 64 del regolamento (UE) 2017/2226 prevede il finanziamento al 100 % di talune spese di attuazione dell’EES, ma non determina l’ammontare del finanziamento supplementare né i criteri di ripartizione tra beneficiari.

Dotazione finanziaria complessiva

L’articolo 1 dispone uno stanziamento complessivo di 480 241 000 EUR a carico del bilancio generale dell’Unione per coprire le spese di attuazione del regolamento (UE) 2017/2226. Tale importo è prelevato dalla dotazione di 791 000 000 EUR prevista dall’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo dei sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne.

Ripartizione delle risorse

L’articolo 2 suddivide la somma complessiva in due grandi quote:

  • 287 863 000 EUR sono assegnati a eu-LISA, l’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per coprire le spese di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;
  • 192 378 000 EUR sono assegnati agli Stati membri per coprire le spese di cui all’articolo 64, paragrafo 2, nonché quelle relative all’istituzione e al funzionamento della NUI di cui all’articolo 64, paragrafo 1.

Il regolamento specifica inoltre che il contributo dell’Unione per le spese ammissibili è pari al 100 % della spesa totale ammissibile e che la quota destinata agli Stati membri è distribuita sulla base di quote uguali.

Spese escluse e rapporti con il Fondo sicurezza interna

I considerando e l’articolo 2 chiariscono che l’importo di 192 378 000 EUR non può essere impiegato per coprire alcune spese indicate all’articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2226. Per tali spese rimane però possibile il finanziamento tramite i programmi nazionali del Fondo sicurezza interna istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014, secondo i tassi di cofinanziamento di cui all’articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, del medesimo regolamento.

Ambito territoriale e partecipazione agli accordi Schengen

Il regolamento è qualificato come sviluppo dell’acquis di Schengen. I considerando precisano che il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano alla sua adozione, non ne sono vincolati e non ne sono destinatari. Viceversa, Danimarca, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein sono richiamati secondo i rispettivi meccanismi di associazione o recepimento all’acquis di Schengen.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Stanziamento complessivo per l’EES

L’articolo 1 stanzia un importo complessivo di 480 241 000 EUR a carico del bilancio generale dell’Unione per coprire le spese di attuazione del regolamento (UE) 2017/2226, conformemente all’articolo 64 di tale regolamento. L’importo è prelevato dalla dotazione di 791 000 000 EUR prevista all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo dei sistemi informatici.

Ripartizione tra eu-LISA e Stati membri

L’articolo 2 attribuisce 287 863 000 EUR a eu-LISA per le spese di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, e 192 378 000 EUR agli Stati membri per le spese di cui all’articolo 64, paragrafo 2, nonché per quelle relative all’istituzione e al funzionamento della NUI di cui all’articolo 64, paragrafo 1.

Copertura al 100 % e criterio di riparto

Il contributo del bilancio dell’Unione copre il 100 % della spesa totale ammissibile per le spese rientranti nell’articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Il contributo destinato agli Stati membri è assegnato sulla base di quote uguali.

Esclusione di talune spese dal finanziamento supplementare

Il regolamento precisa che l’importo di 192 378 000 EUR non può essere utilizzato per sostenere alcune spese elencate nell’articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2226. Tali spese restano però ammissibili a finanziamento nei programmi nazionali del Fondo sicurezza interna, ai tassi di cofinanziamento dell’articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 515/2014.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiespazio di libertà, sicurezza e giustiziafrontiere esterne e vistisistemi informatici e interoperabilitàfinanziamenti UEacquis di schengen

Testo integrale

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