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Sentenza

Sentenza n. 1256/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1256/2025, depositata e resa pubblica il 30.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7211/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 28.11.2025.

Giustizia amministrativa202506719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante l’obbligo di assegnare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e di accreditare euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di euro 1.500,00, oltre accessori. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 30 giugno 2025. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha inoltre verificato la tempestività del deposito del ricorso, effettuato entro quindici giorni dalla notificazione ai sensi degli artt. 87, comma 3, e 45, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione, e ammissibile. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, considerato condizione di procedibilità anche del giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Nel merito, ha rilevato l’inadempimento del Ministero, che non ha dimostrato di avere eseguito il giudicato né ha dedotto ragioni ostative. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica e accreditando l’importo nominale riconosciuto dal giudice ordinario. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario assicuri l’esecuzione entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Costituisce la base per la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora in caso di mancata esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede, per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; tale termine è condizione di procedibilità anche del giudizio di ottemperanza.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel rito dell’ottemperanza individua il termine per il deposito del ricorso, coordinato con l’art. 45, comma 1, c.p.a.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Impone il deposito del ricorso entro quindici giorni dalla notificazione nel rito considerato; il TAR ha ritenuto rispettato il termine.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’Amministrazione non abbia conseguito concretamente l’utilità riconosciuta dal giudicato.
  • Per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce condizione di procedibilità anche dell’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato o indicare specifiche ragioni ostative; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine, nominare preventivamente un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.
  • La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario produce nei confronti dell’Amministrazione un effetto conformativo-ordinatorìo, imponendole di realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dalla pronuncia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114 c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o, in caso di inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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