Cassazione Penale, Sentenza n. 38258/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Trento che ha respinto il riesame del provvedimento del GIP che gli aveva applicato il divieto di dimora nella provincia di Trento. L'annullamento è fondato sulla presunta violazione dell'art. 268 c.p.p. e sulla nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., per non aver messo tempestivamente a disposizione della difesa le registrazioni delle conversazioni intercettate valorizzate nell'ordinanza applicativa della misura. La difesa documenta la richiesta di copie il 16/05, l'autorizzazione del PM il 19/05, la fissazione dell'udienza per il 27/05 e la effettiva trasmissione dell'autorizzazione all'ufficio intercettazioni solo il 26/05 alle 18:21, con comunicazione alla difesa avvenuta il 29/05, cioè dopo l'udienza di riesame. La difesa sostiene che tale mancata disponibilità ha impedito l'esercizio pieno del diritto di difesa e, avendo il compendio indiziario consistito essenzialmente nelle intercettazioni, tale inutilizzabilità comporterebbe il venir meno della gravità indiziaria e la caducazione dell'ordinanza cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto condivisibile il principio secondo cui non basta la tempestività dell'autorizzazione del Pubblico Ministero: è altresì necessaria la tempestiva esecuzione da parte degli uffici delegati. Tuttavia, nel caso concreto la difesa, pur avendo provato la richiesta tempestiva e il ritardo nella consegna, non ha dimostrato di aver adempiuto all'ulteriore obbligo di diligenza a suo carico una volta ottenuta l'autorizzazione (cioè di attivarsi per acquisire materialmente le copie, fornendo eventualmente i supporti necessari e sollecitando gli uffici). La Corte ha poi affermato che non esiste un obbligo dell'ufficio delegato di recapitare automaticamente la documentazione al richiedente, né un obbligo della segreteria del PM di avvisare il difensore della disponibilità al rilascio. Per tali ragioni la nullità invocata non è stata riconosciuta, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 268 cod. proc. pen.
Rilevata dalla Corte come norma che tutela il diritto di difesa in relazione alla messa a disposizione del materiale intercettato; la Corte precisa che la tempestività dell'autorizzazione del PM non è sufficiente se non è seguita da tempestiva esecuzione da parte degli uffici delegati
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di nullità per violazione del diritto di difesa; la Corte richiede che, per far valere tale nullità, la difesa provi non solo la tempestiva richiesta e l'omesso o tardivo rilascio, ma anche di aver adempiuto agli obblighi di diligenza a propria cura per ottenere il materiale una volta autorizzato
Massime di principio
- La semplice autorizzazione del Pubblico Ministero al rilascio delle intercettazioni non esonera la difesa dall'onere di attivarsi concretamente per acquisire le copie: la difesa deve dimostrare di aver compiuto atti di diligenza per ottenerle
- Se la richiesta di copie è tempestiva ma il rilascio ritardato per cause degli uffici, il ricorrente può evocare la nullità per violazione del diritto di difesa, ma occorre provare anche di aver sollecitato o predisposto quanto necessario per il ritiro (ad es. fornire supporti digitali, contattare l'ufficio intercettazioni, richiedere appuntamenti)
- Non esiste, secondo la giurisprudenza richiamata, un obbligo automatico dell'ufficio delegato o della segreteria del PM di spedire o di notificare al difensore la disponibilità del materiale: la gestione pratica è a carico della difesa una volta ottenuta l'autorizzazione
- Per ottenere l'annullamento dell'ordinanza per carenza di gravità indiziaria a causa dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, la difesa deve dimostrare non solo l'inutilizzabilità, ma altresì la propria diligenza e l'assenza di comportamenti efficaci che avrebbero potuto consentire l'accesso al materiale
- In fase di riesame delle misure cautelari è cruciale documentare con precisione le richieste di acquisizione di materiale istruttorio e le eventuali comunicazioni o solleciti agli uffici incaricati, per poter efficacemente contestare eventuali ritardi o inadempienze
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