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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15361/2020 del 20/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo su un autoveicolo di sua proprietà, conseguente al recupero di IRPEF per l’anno d’imposta 2011, derivante dalla rettifica del reddito di partecipazione a un’associazione professionale. La CTP di Salerno aveva rigettato il ricorso; la CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 2466 depositata il 17 marzo 2017, aveva invece accolto l’appello, ritenendo inesistente la notificazione dell’avviso di accertamento, eseguita il 14 marzo 2014 da un messo comunale, poiché la raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale era stata spedita tramite operatore postale privato. La CTR aveva inoltre ritenuto non provata l’effettiva ricezione della raccomandata. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, sostenendo che, dopo la liberalizzazione parziale introdotta nel 2011, la raccomandata informativa relativa a un atto tributario sostanziale poteva essere affidata a un operatore privato munito di licenza individuale; ha inoltre contestato la valutazione della prova della ricezione, poiché l’avviso di ricevimento attestava la consegna presso il domicilio del destinatario a una persona ivi rinvenuta, e ha invocato la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame di tale consegna, documentata dall’avviso di ricevimento. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., intimata, non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha stabilito che, dal 30 aprile 2011, gli invii raccomandati relativi ad atti tributari sostanziali, diversi dagli atti giudiziari in senso stretto, potevano essere notificati tramite un operatore postale privato munito della licenza individuale prevista dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261 del 1999. Nel caso concreto la notificazione dell’avviso era stata eseguita dal messo comunale; il privato aveva curato soltanto la spedizione della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. La CTR aveva quindi errato nel dichiarare inesistente la notificazione per il solo ricorso alla posta privata. La Corte ha inoltre rilevato che la raccomandata informativa risultava consegnata presso il domicilio del contribuente a una persona ivi rinvenuta, circostanza che la CTR non aveva adeguatamente valutato: spettava al giudice del rinvio esaminare se la dichiarazione del contribuente di non conoscere quella persona e di non convivere con essa fosse sufficiente a provare che, senza sua colpa, non aveva potuto avere notizia dell’atto, ai sensi dell’art. 1335 c.c. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La controversia in esame attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017.

    La disciplina della notificazione tributaria va distinta da quella degli atti processuali tributari: la decisione concerne la notificazione di un atto sostanziale e non risolve la diversa questione relativa alla notifica privata di un ricorso giurisdizionale.

  • art. 140 c.p.c.

    Nella concreta fattispecie in esame, peraltro, la certezza, da un lato, del rispetto del termine decadenziale per la notifica dell’atto impositivo è assicurata dall’essere stata la notifica dell’atto affidata a messo comunale, valendo quindi, ai fini della verifica della tempestività della notifica dell’atto impositivo, la data di consegna dell’atto a quest’ultimo da parte dell’ente impositore, essendo stata affidata la consegna a licenziatario privato della sola raccomandata informativa ai sensi dell’art. 140 c.p.c., vertendosi in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario; dall’altro potendo assumere rilievo la data di ricezione della notifica della raccomandata informativa ai fini della verifica della tempestività del ricorso, solo se la consegna sia anteriore al decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione, decorso il quale la notifica s’intende perfezionata ove il destinatario non ne abbia curato il ritiro.

    Quando il messo comunale esegue la notificazione in caso di irreperibilità relativa e l’operatore privato spedisce soltanto la raccomandata informativa, la tempestività della notificazione dell’atto impositivo si valuta sulla base della consegna dell’atto al messo; ai fini della tempestività dell’impugnazione rileva invece la ricezione della raccomandata solo se anteriore al perfezionamento della notifica, che si verifica comunque dopo dieci giorni dalla spedizione in caso di mancato ritiro.

  • art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999

    Il tenore letterale del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, quale sopra riportato, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1.

    Dal 30 aprile 2011, la parziale liberalizzazione consente la notificazione tramite operatore postale privato, munito di licenza individuale, degli invii raccomandati relativi ad atti tributari sostanziali diversi da quelli giudiziari in senso stretto.

  • art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261 del 1999

    Il tenore letterale del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, quale sopra riportato, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1.

    Perché la notificazione di un invio raccomandato relativo a un atto tributario sostanziale tramite operatore privato sia consentita nel regime decorrente dal 30 aprile 2011, l’operatore deve essere munito della licenza individuale prevista da questa disposizione.

  • art. 1335 c.c.

    La sentenza impugnata, infatti, è illegittima, alla stregua delle considerazioni che precedono, sia nella parte in cui ha affermato l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, sia laddove, in subordine, ne ha affermato la nullità, non avendo tenuto conto del fatto che la raccomandata informativa è stata in effetti consegnata al domicilio del contribuente a persona ivi rinvenuta, donde la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, avendo omesso la CTR di valutare se l’avere il contribuente dichiarato che la persona ivi rinvenuta sia a lui non conosciuta, nè con lui convivente, integrasse prova del non averne potuto acquisire notizia, senza sua colpa, ex art. 1335 c.c..

    La consegna della raccomandata informativa al domicilio del destinatario a una persona ivi rinvenuta impone di valutare la presunzione di conoscenza; il destinatario può contrastarla provando che, senza sua colpa, non ha potuto avere notizia dell’atto. La mera dichiarazione di non conoscere il consegnatario e di non convivere con lui deve essere valutata dal giudice di merito e non può essere ignorata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il primo motivo è fondato e va accolto.

    La violazione o falsa applicazione delle disposizioni sulla notificazione dedotta come nullità della sentenza o del procedimento è stata ritenuta fondata, determinando la cassazione con rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La sentenza impugnata, infatti, è illegittima, alla stregua delle considerazioni che precedono, sia nella parte in cui ha affermato l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, sia laddove, in subordine, ne ha affermato la nullità, non avendo tenuto conto del fatto che la raccomandata informativa è stata in effetti consegnata al domicilio del contribuente a persona ivi rinvenuta, donde la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, avendo omesso la CTR di valutare se l’avere il contribuente dichiarato che la persona ivi rinvenuta sia a lui non conosciuta, nè con lui convivente, integrasse prova del non averne potuto acquisire notizia, senza sua colpa, ex art. 1335 c.c..

    È fondato il motivo relativo all’omesso esame della consegna della raccomandata informativa presso il domicilio del contribuente, circostanza decisiva per valutare la conoscenza dell’atto e l’eventuale prova contraria.

Massime di principio

  • Nel periodo decorrente dal 30 aprile 2011 e anteriore alla piena liberalizzazione del 2017, gli invii raccomandati relativi ad atti tributari sostanziali, diversi dagli atti giudiziari in senso stretto, potevano essere notificati tramite operatore postale privato munito della licenza individuale prevista dal D.Lgs. n. 261 del 1999.
  • Quando la notificazione dell’atto impositivo è eseguita da un messo comunale e l’operatore postale privato cura soltanto la spedizione della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c., la validità della notificazione non può essere esclusa per il solo impiego della posta privata per tale adempimento.
  • La consegna della raccomandata informativa presso il domicilio del destinatario a una persona ivi rinvenuta deve essere considerata ai fini della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; il destinatario può superarla provando di non aver potuto avere notizia dell’atto senza propria colpa, e il giudice deve valutare a tal fine le circostanze dedotte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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