Ordinanza n. 146/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del 5 agosto 2026, recante il rigetto del ricorso gerarchico del 16 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico e ne ha chiesto la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza risulta che le censure riguardavano una sanzione disciplinare già annullata in autotutela, una «nota di sensibilizzazione» e un cambio di incarico disposto mediante ordine. Il ricorrente contestava inoltre argomentazioni contenute nella relazione informativa predisposta dal superiore per la decisione gerarchica; il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In sede di sommaria delibazione ha rilevato che la sanzione disciplinare era già stata annullata in autotutela, sicché non vi era interesse a contestarla ulteriormente; la nota di sensibilizzazione non appariva disciplinare né dotata di ulteriore efficacia lesiva; il cambio di incarico costituiva un ordine, non soggetto alla disciplina della l. 241/1990 né a obbligo di motivazione, in assenza di ragioni discriminatorie o vessatorie o di valutazioni macroscopicamente incongrue. Le censure riferite alla relazione informativa non investivano il nucleo motivazionale dell’ordine. Il ricorrente non aveva inoltre provato un pregiudizio grave e irreparabile. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, ad un sommario esame, che il ricorso appare sprovvisto di fumus boni iuris, in quanto
La domanda cautelare è valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti entrambi.
l. 241/1990
il cambio incarico è un ordine e, come tale, non è assoggettato alla disciplina della L. n. 241/1990 e non necessita di motivazione, salvo che emergano, il che non è nella specie, ragioni discriminatorie o vessatorie oppure valutazioni macroscopicamente incongrue;
Secondo la valutazione cautelare del TAR, il cambio di incarico impartito mediante ordine non è assoggettato alla disciplina generale della l. 241/1990 né all’obbligo di motivazione, salvo che emergano ragioni discriminatorie o vessatorie o valutazioni macroscopicamente incongrue.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’impugnazione di una sanzione disciplinare già annullata in autotutela non presenta, rispetto a tale sanzione, un interesse attuale alla tutela.
- Una nota di sensibilizzazione priva di natura disciplinare e di autonoma efficacia lesiva non fonda, in quanto tale, una ragione cautelare di sospensione.
- Il cambio di incarico impartito come ordine non è assoggettato alla disciplina della l. 241/1990 né richiede motivazione, salvo che emergano ragioni discriminatorie o vessatorie o valutazioni macroscopicamente incongrue.
- La tutela cautelare richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la sua mancata dimostrazione giustifica il rigetto della domanda.
Come è indicizzato
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