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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01566/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e all'art. 125, comma 3, c.p.p., oltre a vizio di motivazione. La censura riguardava una decisione della Corte di appello resa in esito a un procedimento ex art. 599-bis c.p.p.: secondo il ricorrente, la quantità di sostanza stupefacente accertata e le modalità della custodia non consentivano di ritenere in modo univoco che la droga fosse destinata alla cessione a terzi, potendo invece trattarsi di quantitativo detenuto per uso personale. A sostegno della tesi difensiva si richiamava anche la condotta processuale dell'imputato, che avrebbe dichiarato di farne uso personale insieme a un complice. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non siano deducibili in cassazione doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure investissero questioni non proponibili in sede di legittimità contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., richiamando il principio per cui sono ammissibili solo doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, mentre non sono deducibili motivi rinunciati né il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio di legittimità contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile la mancata rilevazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando i motivi siano stati rinunciati nel concordato.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente quale parametro di motivazione della sentenza impugnata, ma la censura è ritenuta inammissibile nei limiti in cui investe motivi rinunciati in sede di concordato in appello.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile solo per questioni inerenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla corrispondenza della decisione all'accordo; non per motivi rinunciati.

  • art. 589 c.p.p.

    È richiamato come norma procedurale che disciplina le forme della richiesta di concordato in appello.

  • I. n. 103 del 2017

    Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p. nel sistema processuale, consentendo la definizione camerale dell'appello in caso di concordato sui motivi.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla validità del concordato, al consenso del Procuratore generale e alla conformità della decisione all'accordo intervenuto tra le parti.
  • Sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a rimettere in discussione motivi di appello rinunciati con l'adesione al concordato.
  • La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta in cassazione quando la sentenza impugnata sia stata emessa all'esito di concordato in appello, se la questione non rientra nei limiti del sindacato consentito.
  • In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ove non siano escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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