Cassazione Penale, Sentenza n. 39763/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 05/06/2025 che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro l'ordinanza del 17/04/2025 di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere imposta con ordinanza del GIP del 10/07/2024. Il difensore deduceva vizi di motivazione e violazione di legge: (i) il Tribunale avrebbe semplicemente escluso di riconsiderare la gravità indiziaria perchè l'imputato era stato condannato in data 21/05/2025 per i reati oggetto della misura, senza valutare le argomentazioni difensive (tra cui il mancato riconoscimento da parte della persona offesa); (ii) avrebbe omesso di motivare adeguatamente sulle esigenze cautelari, limitandosi a considerare non sufficiente il mero decorso del tempo dalla esecuzione della misura.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conferma che la sentenza di condanna preclude una diversa valutazione della gravità indiziaria nel giudizio cautelare e ritiene congrua la motivazione del Tribunale circa la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari (il mero decorso del tempo non è sufficiente a fondare la modifica o revoca della misura). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; la Corte accetta che, in sede di appello cautelare, non si possa riconsiderare la gravità indiziaria in modo difforme rispetto alla pronuncia di merito intervenuta
art. 274 cod. proc. pen.
Elenca le esigenze cautelari rilevanti (tra cui pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato); la Corte richiama che tali esigenze vanno valutate anche alla luce degli elementi emergenti dal merito
art. 275, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
Dopo la sentenza di condanna il giudice deve tenere conto, nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta delle misure, delle modalità del fatto accertato e di eventuali elementi sopravvenuti; la Corte conferma che questo è il parametro di giudizio
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa; la Corte lo applica condannando il ricorrente a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del c.p.p.
Disposizione che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà; la Corte ordina tale trasmissione affinché si provveda secondo il comma 1-bis
Massime di principio
- Dopo una sentenza di condanna, anche non definitiva, il giudice cautelare (compreso il giudice del riesame) deve mantenere la valutazione entro i confini della ricostruzione operata dal giudice di merito: la condanna preclude una diversa delibazione della gravità degli elementi
- La mera decorrenza del tempo trascorso in custodia cautelare non è di per sé sufficiente a giustificare la modifica o la revoca della misura; occorrono elementi nuovi o specifici che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari
- Per ottenere la sostituzione o la revoca della custodia in carcere dopo una condanna, la difesa deve fornire elementi sopravvenuti o dedurre circostanze attinenti alle modalità del fatto che dimostrino la diminuzione della pericolosità o l'assenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.
- Le valutazioni discrezionali del giudice di merito sull'attualità delle esigenze cautelari sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione; una motivazione congrua e logica rende incensurabile la decisione
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna per inammissibilità o per abuso (art. 616 c.p.p.); ricorsi privi di prospettiva concreta e senza elementi nuovi possono comportare sanzioni economiche
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