Cassazione Penale, Sentenza n. 26399/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 19/05/2023 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado limitando alcune pene accessorie. Hanno sollevato due motivi comuni: (1) vizio per nullità/irregolarità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello (decreto del 15/12/2021), in quanto la notifica si sarebbe perfezionata tardivamente rispetto al termine di comparizione di 20 giorni previsto dall'art. 601 c.p.p., e l'omessa decisione della corte d'appello sull'eccezione di nullità; inoltre contestano la mancanza di notifica personale agli appellanti dell'ordinanza di rinvio dell'udienza del 28/01/2022 al 10/03/2023 (la comunicazione era stata inviata solo al difensore via PEC). (2) vizio di motivazione e violazione di legge per non aver valutato adeguatamente nel giudizio di appello la doglianza relativa al fatto che, al momento della dichiarazione di fallimento, l'amministratore formale della società fallita fosse un altro soggetto (Aversa Aniello), contestando così la qualificazione della responsabilità degli imputati per reati fallimentari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo: nel giudizio d'appello celebrato con le modalità emergenziali (art. 23 D.L. 149/2020) la mancata osservanza del termine dilatorio di 20 giorni non determina automaticamente una nullità quando il giudice, come nel caso di specie, dispone il rinvio ad altra udienza concedendo integralmente un nuovo termine (20 giorni) e l'avviso viene comunicato al difensore (anche via PEC), poiché il difensore rappresenta l'imputato. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per eccessiva genericità: la motivazione di merito aveva indicato le ragioni per ritenere la responsabilità degli imputati (Carmine come socio occulto/amministratore di fatto; Valentina come socio accomandatario e legale rappresentante), e la mera presenza di un amministratore formale al momento del fallimento è circostanza insufficiente a dimostrare omessa motivazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 D.L. n.149/2020
Disciplina le modalità emergenziali del giudizio cartolare d'appello adottate durante la pandemia; il ricorso evidenziava che l'appello era fissato con tali modalità (udienza in camera di consiglio senza partecipazione del PM e dei difensori salvo richiesta).
art. 601 c.p.p.
Prevede il termine dilatorio di 20 giorni per comparire in appello; la Corte ha interpretato che la mancata osservanza del termine non comporta obbligatoriamente nullità se il giudice dispone il rinvio concedendo un nuovo termine e l'avviso viene comunicato al difensore.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
art. 222 legge fallimentare
Citata nella ricostruzione delle forme di responsabilità del socio accomandatario (trasformazione in responsabile illimitato per ingerenza nell'amministrazione).
art. 216 legge fallimentare
Riferita alla responsabilità dell'amministratore di fatto per il reato fallimentare; la Corte ha ritenuto rilevante la qualificazione di Carmine come amministratore di fatto.
art. 223 legge fallimentare
Collegata alla nozione di preposizione all'amministrazione/controllo per configurare responsabilità fallimentare, usata per giustificare la responsabilità degli imputati.
art. 2320 cod. civ.
Riferimento civile per l'ingerenza nell'amministrazione societaria che può estendere la responsabilità; citato nel contesto delle possibili figure di responsabilità del socio.
art. 110 cod. pen.
Riferito alla partecipazione al reato (concorso) quale possibile profilo di responsabilità, citato nella disamina delle pluralità di responsabilità nei reati fallimentari.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello celebrato secondo le modalità emergenziali (rito cartolare/udienza in camera di consiglio ex art. 23 D.L. 149/2020) la mancata osservanza del termine dilatorio di 20 giorni non determina automaticamente la nullità se il giudice dispone il rinvio concedendo integralmente un nuovo termine: l'avviso indirizzato al difensore (anche via PEC) è sufficiente poiché il difensore rappresenta l'imputato.
- Eccezioni sulla nullità della notifica per violazione del termine di comparizione devono essere sollevate tempestivamente: nella disciplina emergenziale la giurisprudenza richiede che il difensore le deduca nel primo atto utile (memorie o conclusioni), altrimenti possono essere considerate tardive in sede di Cassazione.
- La mancata notifica personale dell'ordinanza di rinvio all'imputato non è necessariamente insanabile se il processo è rinviato e il difensore è avvisato: la comunicazione al difensore tramite PEC è generalmente ritenuta valida come comunicazione all'assistito.
- In Cassazione le doglianze eccessivamente generiche o prive di indicazione puntuale del vizio di motivazione sono dichiarate inammissibili: è necessario indicare con precisione il punto in cui la motivazione è carente e quale fatto o logica sarebbe stata omessa.
- Nel diritto fallimentare la responsabilità penale dei soci può essere accertata sotto profili diversi (amministratore di fatto, socio divenuto illimitatamente responsabile per ingerenza, concorrente extraneo): la presenza di un amministratore formale al momento del fallimento non esclude automaticamente la responsabilità di altri soggetti che abbiano gestito o diretto la compagine sociale.
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