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Sentenza

Sentenza n. 1818/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione VI, n.-OMISSIS-resa inter partes, concernente la irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore.

Giustizia amministrativa202309166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della consegna di rigore e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della consegna di rigore. In appello ha dedotto, da un lato, error in iudicando, travisamento dei fatti e omessa, insufficiente o carente motivazione, sostenendo che il Comandante della Legione avrebbe partecipato indebitamente alla fase decisionale della Commissione di disciplina, influenzandone l'operato e sottoscrivendo il verbale del parere; dall'altro, errore di percezione del contenuto della prova e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 64 c.p.a., lamentando che il TAR non avrebbe adeguatamente valorizzato la sentenza assolutoria del giudice penale militare, nonché l'assenza di comportamenti idonei a giustificare la sanzione, la mancata acquisizione o visione dell'Allegato A e l'asserita sproporzione della misura. Sono state inoltre riproposte questioni relative alla violazione dell'art. 1399 del d.lgs. 66/2010, al difetto di istruttoria e motivazione, al travisamento dei fatti, alla violazione dell'art. 751 del d.P.R. 90/2010 e alla decadenza dal potere disciplinare. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità della censura relativa all'art. 1399 del d.lgs. 66/2010, perché non dedotta nel ricorso gerarchico, e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo assorbita l'eccezione processuale dell'Amministrazione per l'infondatezza nel merito del gravame. Quanto al primo motivo, dall'esame del verbale della Commissione di disciplina ha ricavato che il Comandante della Legione aveva congedato l'incolpato e il difensore alle ore 11:40 e aveva invitato la Commissione a ritirarsi per discutere e formulare il parere; la Commissione si era nuovamente riunita alle ore 12:15, esprimendo il parere tramite il componente più elevato in grado. Il Comandante aveva quindi comunicato la propria decisione solo dopo il congedo della Commissione. La sua successiva conoscenza formale del parere e la sottoscrizione o verbalizzazione dell'atto non dimostrano una partecipazione alle operazioni decisionali né un'indebita influenza. Quanto al secondo motivo, la sentenza penale assolutoria è stata ritenuta non decisiva perché fondata sul difetto dell'elemento psicologico del reato, pur confermando le circostanze fattuali della condotta. L'assoluzione penale non contraddiceva dunque i fatti posti a base della sanzione disciplinare. Il comportamento del militare — permanenza presso l'ufficio della Presidenza del GIP, mancato svolgimento delle ispezioni prescritte, intrattenimento con persone non autorizzate, consumo di cibo e utilizzo del computer per attività estranee al servizio — è stato ritenuto idoneo a integrare le fattispecie disciplinari richiamate dall'art. 751 del d.P.R. 90/2010 e adeguatamente descritto nella motivazione dell'atto. Il rilievo relativo all'Allegato A non è stato considerato idoneo a compromettere la motivazione, ritenuta complessa e articolata. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata; l'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, in favore delle Amministrazioni resistenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 1399 d.lgs. 66/2010

    La Commissione di disciplina si ritira per discutere e concordare il parere; il parere è poi comunicato secondo il procedimento previsto.

    La partecipazione del comandante alla fase preliminare e la successiva conoscenza formale del parere non comportano partecipazione alla decisione della Commissione, quando dal verbale risulti che l'organo collegiale si è riunito autonomamente per formulare il proprio parere.

  • art. 751 d.P.R. 90/2010

    «3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato»; «17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza»; «22) negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte».

    La condotta di un militare che ometta le ispezioni prescritte, si intrattenga con persone non autorizzate durante il servizio e svolga attività estranee al servizio può integrare le fattispecie punibili con la consegna di rigore.

  • art. 115 c.p.c.

    È stato invocato dall'appellante con riguardo alla valutazione del materiale probatorio; il Consiglio di Stato ha escluso che il giudice di primo grado abbia travisato o omesso di considerare gli elementi rilevanti.

  • art. 64 c.p.a.

    È stato invocato insieme all'art. 115 c.p.c. in relazione all'errore nella percezione e valutazione della prova; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali dell'appellante.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare, la partecipazione del comandante alla fase preliminare e la successiva comunicazione della decisione non violano l'imparzialità della Commissione di disciplina se dal verbale risulta che la Commissione, dopo il congedo dell'incolpato e del difensore, si è riunita autonomamente e ha formulato il proprio parere senza la presenza del comandante.
  • Ai fini della legittimità della sanzione disciplinare militare, l'assoluzione penale fondata sul difetto dell'elemento psicologico del reato non esclude la rilevanza disciplinare dei medesimi fatti quando la pronuncia penale confermi la loro verificazione e la condotta risulti incompatibile con i doveri di servizio.
  • La consegna di rigore può essere legittimamente irrogata quando il militare, durante un servizio di vigilanza, ometta le ispezioni prescritte, si intrattenga con persone non autorizzate e svolga attività estranee al servizio, trattandosi di condotte riconducibili alla violazione rilevante dei doveri di stato, alla lesione del prestigio del corpo o alla negligenza nell'espletamento del servizio.
  • La motivazione della sanzione disciplinare è sufficiente quando descrive in modo articolato le condotte concretamente addebitate e gli elementi fattuali posti a loro sostegno; eventuali contestazioni su un singolo documento istruttorio non determinano l'illegittimità dell'atto se la motivazione trova autonomo fondamento in un quadro probatorio e fattuale complessivo.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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