Cassazione Civile, Ordinanza n. 22487/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Due proprietari di fondi agricoli hanno agito per ottenere la determinazione dell’indennità dovuta per l’occupazione d’urgenza di immobili poi acquisiti con provvedimento di acquisizione sanante, nonché l’indennità aggiuntiva spettante ai coltivatori diretti per il periodo di occupazione illegittima. La Corte d’appello aveva riconosciuto le somme e aveva posto l’obbligo di pagamento in capo sia alla società concessionaria originaria sia alla società subentrata nella concessione, con interessi. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione contestando: 1) di essere tenuta al pagamento dell’indennità di occupazione, sostenendo che l’obbligazione andasse riferita al soggetto titolare dell’interesse pubblico al momento del pagamento e che, nel caso concreto, il potere espropriativo fosse stato solo delegato e successivamente trasferito nella gestione; 2) l’interpretazione della convenzione del 25 gennaio 2012, che, secondo la ricorrente, l’aveva resa mera mandataria senza rappresentanza e aveva trasferito ad altri gli oneri espropriativi; 3) e 4) l’inammissibilità della domanda di manleva proposta nei confronti della società subentrata, deducendo che la domanda riguardava i rapporti interni tra coobbligati e avrebbe dovuto essere esaminata nel medesimo giudizio. La società subentrata ha proposto ricorso incidentale censurando la propria condanna al pagamento dell’indennità di occupazione, deducendo di essere rimasta estranea al procedimento espropriativo e che l’acquisizione sanante ex art. 42-bis riguardasse solo il ristoro per l’occupazione senza titolo e la perdita definitiva del bene, non l’indennità di occupazione legittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società concessionaria originaria, ritenendo corretta l’individuazione di quest’ultima come soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di occupazione, sulla base del ruolo concretamente svolto nel procedimento espropriativo e della sua qualificazione nei decreti di occupazione come promotrice/beneficiaria. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società subentrata, cassando sul punto l’ordinanza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione proposta nei confronti della società subentrata, poiché il procedimento ex art. 42-bis non è prosecuzione dell’occupazione legittima e la società subentrata non aveva partecipato a quella fase né ne aveva assunto le obbligazioni. Sono state inoltre confermate l’inammissibilità della domanda di manleva nel giudizio di opposizione alla stima e la ripartizione delle spese secondo soccombenza e compensazione parziale nei rapporti tra proprietari e società subentrata.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Definisce autorità espropriante e beneficiario dell’espropriazione; ai fini della legittimazione passiva occorre guardare al ruolo concreto assunto nel procedimento.
art. 5 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato tra le norme invocate sul procedimento espropriativo.
art. 6 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato per la delega dei poteri espropriativi al concessionario.
art. 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L’indennità di occupazione preordinata all’esproprio si calcola e si paga secondo la disciplina dell’occupazione d’urgenza richiamata dalla norma.
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Il provvedimento di acquisizione sanante ha natura autonoma, ex nunc, e non è prosecuzione del procedimento di occupazione legittima; ristora solo l’occupazione senza titolo e la perdita definitiva del bene.
art. 49 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato tra le norme invocate sul procedimento espropriativo.
art. 50 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L’indennità di occupazione è calcolata su base annuale e matura al termine di ciascun anno di occupazione; il soggetto obbligato va individuato con riferimento a ciascuna annualità.
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato tra le norme invocate sulla determinazione delle indennità e sull’opposizione alla stima.
art. 8-duodecies, comma 2, d.l. 8 aprile 2008, n. 59 conv. in L. 6 giugno 2008, n. 101
L’approvazione degli schemi di convenzione non comporta, di per sé, un accollo esterno o la liberazione degli altri enti coinvolti, se non risulta una specifica attribuzione di tali effetti.
art. 1284 c.c.
primo comma; quarto comma
Richiamato per la decorrenza degli interessi sulle somme dovute.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata respinta perché mirava in sostanza a una diversa lettura del documento, non a un vero errore percettivo del giudice.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo relativo alla manleva e alla legittimazione processuale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo relativo alla domanda di manleva.
art. 1298 c.c.
Richiamato per sostenere la solidarietà e i rapporti interni tra coobbligati.
art. 1299 c.c.
Richiamato per sostenere il diritto di regresso/manleva tra coobbligati.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando la domanda contro la società subentrata.
art. 19 L. 22 ottobre 1971, n. 865
La competenza della Corte d’appello in unico grado sull’opposizione alla stima è funzionale e limitata alla determinazione delle indennità dovute al proprietario.
art. 29, comma 2, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Conferma la competenza in unico grado della Corte d’appello per la stima delle indennità espropriative.
Massime di principio
- Nei procedimenti espropriativi con pluralità di soggetti, la legittimazione passiva per il pagamento dell’indennità va individuata in concreto, verificando chi abbia effettivamente esercitato i poteri espropriativi e in quale veste sia comparso nel procedimento verso l’espropriato.
- L’ente beneficiario dell’espropriazione è normalmente il soggetto obbligato all’indennità, ma la responsabilità può ricadere sul concessionario o su altro affidatario solo se questi sia stato investito, con atto avente rilevanza esterna, del potere di acquisire le aree e di curare il procedimento in nome proprio.
- L’interpretazione della convenzione o del titolo negoziale che regola i rapporti tra concedente, concessionario e subentrante è questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire alla motivazione impugnata una diversa lettura del documento, salvo violazione dei canoni ermeneutici o motivazione apparente/illogica.
- L’indennità di occupazione d’urgenza matura annualmente e deve essere riferita a ciascuna annualità; il soggetto tenuto al pagamento va pertanto individuato con riguardo al periodo in cui il credito matura, non al solo momento finale della procedura.
- La domanda di manleva o regresso tra coobbligati espropriativi non è proponibile nel giudizio di opposizione alla stima, perché introduce questioni interne estranee all’oggetto del processo, che resta circoscritto alla determinazione dell’indennità dovuta al proprietario.
- Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis ha natura autonoma e non costituisce prosecuzione del precedente procedimento di occupazione legittima; esso riguarda il ristoro per l’occupazione senza titolo e per la perdita definitiva del bene, non anche l’indennità dovuta per la fase legittima dell’occupazione.
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