Sentenza del 22/03/2021 n. 390 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Atto impositivo - notificazione ante 2017 - operatore privato - inesistenza - non è tale - nullità - è tale - sanabilità mediante conseguimento dello scopo - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della notificazione dell'atto impositivo eseguita da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e l'introduzione del regime della legge n.124/2017; il ricorrente sosteneva che tale notificazione fosse inesistente o comunque nulla e pertanto incapace di produrre effetti
La decisione
il giudice ha ritenuto che la notificazione effettuata dall'operatore postale privato senza relativo titolo nel periodo indicato non sia "inesistente" ma "nullo/annullabile"; tuttavia tale nullità è suscettibile di sanatoria mediante il conseguimento dello scopo della notificazione (ossia la effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario). Inoltre è richiamato il quadro della direttiva 2008/6/CE secondo cui gli operatori postali possono svolgere notifiche salvo che lo Stato dimostri una giustificazione oggettiva ostativa all'apertura del mercato; in sostanza, se dalla notificazione emerge che il destinatario ha effettivamente ricevuto/venuto a conoscenza dell'atto, la notificazione è convalidabile e produce effetti
Norme richiamate
Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008
la direttiva apre la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari e amministrativi, salvo che lo Stato dimostri una giustificazione oggettiva ostativa; tale principio è utilizzato per valutare la legittimità delle notificazioni effettuate da operatori privati nel periodo considerato
Legge n.124/2017
introduce il regime nazionale che disciplina specificamente le notificazioni mediante operatori postali e consolida il quadro successivo alla direttiva; il periodo tra direttiva e legge è centrale per la valutazione della legittimità delle notificazioni contestate
Massime di principio
- La notificazione compiuta da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo nel periodo tra la direttiva 2008/6/CE e la legge n.124/2017 è da considerarsi nulla/annullabile e non inesistente: ciò implica che è possibile la sanatoria se lo scopo della notificazione (la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario) è stato raggiunto
- La distinzione tra inesistenza e nullità è determinante: l'inesistenza impedisce la convalida, la nullità può essere sanata mediante fatti o eventi che dimostrino l'effetto conoscitivo dell'atto sul destinatario
- Spetta all'amministrazione dimostrare, ove rilevante, di aver rispettato le condizioni previste dalla normativa europea e nazionale; d'altro canto, il ricorrente deve provare l'assenza di conoscenza solo se vuole impedire la sanatoria
- Nel valutare la validità di una notificazione irregolare occorre accertare il concreto raggiungimento dello scopo della notificazione (ricezione o effettiva conoscenza), non soltanto la mancanza formale del titolo dell'operatore che ha effettuato l'invio
- L'apertura del mercato delle notificazioni agli operatori postali privati richiede che lo Stato giustifichi eventuali restrizioni: in assenza di tale giustificazione, la mera carenza di titolo formale non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto
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