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Sentenza

Sentenza n. 6644/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 5033/2025, depositata e resa pubblica il 30.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 32999/2024,

Giustizia amministrativa202601404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5033/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, depositata il 30 aprile 2025. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato civile. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della pronuncia. Il giudizio di ottemperanza è stato esaminato nei limiti propri dell'attuazione di una sentenza del giudice ordinario, senza possibilità di integrare il contenuto del titolo o di svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertato il comportamento omissivo dell'Amministrazione alla luce dell'allegazione dell'inadempimento da parte del ricorrente e della mancata dimostrazione, da parte del Ministero, dell'avvenuta corretta esecuzione del titolo. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a. e il carattere meramente esecutivo dell'ottemperanza relativa a pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato commissario ad acta, individuato nel direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, destinato a intervenire entro ulteriori 90 giorni in caso di perdurante inadempimento, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. È stata respinta, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenendosi possibile formularla in caso di ulteriore inottemperanza dopo la scadenza dei termini assegnati. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo di conformazione al giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento degli obblighi amministrativi derivanti dal titolo giudiziale.
  • Quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del titolo giudiziale da parte del creditore, la mancata fornitura, da parte dell'amministrazione, di chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta corretta esecuzione può fondare l'accertamento dell'inottemperanza e la conseguente condanna a provvedere.
  • In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente e, ove necessario, di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata contestualmente all'ordine di esecuzione: può essere riservata a una successiva fase, subordinata alla perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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