Cassazione Penale, Ordinanza n. 04983/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per fatti di furto aggravato in continuazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che i termini fossero maturati. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma senza articolare specificamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, perché il termine massimo applicabile, pari ad anni dodici e mesi sei, decorreva dal 5-6 settembre 2014 e non era ancora spirato, essendo la prescrizione destinata a maturare solo il 5-6 settembre 2026. Ha inoltre giudicato generico e indeterminato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., per difetto dei requisiti di specificità dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come base della contestazione per la continuazione tra i fatti.
art. 624 c.p.
reato presupposto oggetto di conferma della condanna.
art. 625, nn. 2) e 7), c.p.
aggravanti contestate e confermate nella sentenza impugnata.
art. 131-bis c.p.
la Corte rileva che la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto era generica e quindi inammissibile.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per affermare il difetto di specificità del motivo di ricorso.
art. 620 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso sulla prescrizione è manifestamente infondato quando, sulla base del tempus commissi delicti e del termine massimo applicabile, il reato non risulta ancora estinto alla data della decisione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti: la mera deduzione del mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se non indica gli elementi concreti che sorreggono la censura.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logicamente corretta e la censura non confronta puntualmente tale motivazione, il motivo è generico e non consente il sindacato della Corte di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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