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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/569

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/569 della Commissione, del 12 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Normativa europea32016R0569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007, che contiene l’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive contro la Repubblica democratica popolare di Corea. La modifica recepisce un aggiornamento derivante dal Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, relativo alla posizione di Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) e alle navi da essa gestite. L’atto ha natura meramente modificativa e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, con aggiornamento della scheda relativa a Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle persone, entità e organismi inseriti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007, cioè ai soggetti designati dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio di sicurezza dell’ONU e quindi soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La modifica riguarda in particolare la voce relativa a Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) e i riferimenti alle navi ad essa collegate. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 relativo alle misure restrittive nei confronti della Corea del Nord

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/569 della Commissione interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica democratica popolare di Corea. L’atto aggiorna l’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007, che contiene l’elenco delle persone, entità e organismi sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche in quanto designati dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU o dal Consiglio di sicurezza stesso.

Contesto e finalità della modifica

Dai considerando emerge che l’aggiornamento è stato reso necessario a seguito di una decisione del Comitato del Consiglio di sicurezza del 21 marzo 2016, adottata nell’ambito della risoluzione 1718 (2006). Tale decisione ha chiarito che quattro navi menzionate nella risoluzione 2270 (2016) non costituiscono risorse economiche controllate o gestite da Ocean Maritime Management e, pertanto, non sono soggette al congelamento dei beni imposto dalla risoluzione 1718 (2006). La Commissione recepisce tale aggiornamento nel testo unionale.

Ambito della modifica

L’intervento non riscrive l’intero regolamento (CE) n. 329/2007, ma opera una modifica circoscritta all’allegato IV. In pratica, la revisione incide sulla scheda di Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM), soggetto già inserito nell’elenco delle entità sanzionate. Restano rilevanti i dati identificativi della società, compresi gli indirizzi a Pyongyang e il numero IMO 1790183, nonché la descrizione del suo ruolo nell’organizzazione di una spedizione di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013.

Contenuto della voce aggiornata su OMM

La voce sostitutiva conferma che Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in particolare all’embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), come modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all’aggiramento delle misure previste da tali risoluzioni. Viene inoltre aggiornata l’indicazione delle navi di cui OMM è operatore o gestore, con una lunga lista di unità navali e relativi numeri IMO; la data di designazione resta indicata al 28.7.2014.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento per la modifica formale della lista sanzionatoria. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il provvedimento ha rilievo soprattutto nella verifica aggiornata delle liste sanzionatorie UE, nei controlli di compliance e nelle procedure di due diligence su controparti, navi e flussi commerciali collegati alla Corea del Nord. La modifica non introduce nuove categorie di misure, ma consolida l’allineamento dell’Unione agli aggiornamenti del quadro sanzionatorio ONU.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007

L’articolo 1 dispone che l’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 sia modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. La modifica incide sull’elenco dei soggetti designati e soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Rettifica/sostituzione della voce relativa a Ocean Maritime Management Company, Limited

Nell’elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" la voce relativa a Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) è sostituita. La nuova formulazione mantiene i dati identificativi della società, l’indirizzo in Pyongyang, il numero IMO 1790183 e l’indicazione che la società ha avuto un ruolo chiave nella spedizione di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013, contribuendo a violazioni dell’embargo sulle armi e all’elusione delle misure restrittive. È altresì aggiornata la lista delle navi gestite/operate dalla società, con indicazione dei relativi numeri IMO e della data di designazione 28.7.2014.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondicorea del nord

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