Regolamento (UE) 2016/570
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/570 della Commissione, del 12 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/570 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, valori necessari per il calcolo del prezzo di entrata nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. La misura si fonda sull'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero sulla base di dati variabili. L'atto contiene un allegato con i valori espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e paesi terzi di origine. Il regolamento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, identificati dai relativi codici NC, provenienti dai paesi terzi indicati nella nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il regolamento ha efficacia in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; i valori sono destinati a essere utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata di tali prodotti, secondo l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/570 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. L'atto si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e attua le regole di calcolo previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Dai considerando emerge che i valori forfettari all'importazione sono stabiliti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Criterio di calcolo dei valori
Il testo precisa che il valore forfettario all'importazione viene calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento in esame si limita quindi a fissare, per il giorno della sua adozione/pubblicazione, i valori applicabili ai fini del prezzo di entrata.
Ambito oggettivo: prodotti e origini interessati
L'allegato contiene i valori, espressi in EUR/100 kg, per i seguenti codici NC:
- 0702 00 00
- 0707 00 05
- 0709 93 10
- 0805 10 20
- 0805 50 10
- 0808 10 80
- 0808 30 90
Per ciascun codice sono indicati i valori per specifiche origini: IL, MA, SN, TR, EG, AR, BR, CL, US, ZA e ZZ. Il codice ZZ è espressamente definito come riferito a "altre origini".
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione dei valori forfettari
La Commissione fissa i valori forfettari all'importazione in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori servono per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Criterio di determinazione e periodicità
Il considerando precisa che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori applicabili per prodotto e origine
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, differenziati per paese terzo di provenienza (ad esempio IL, MA, SN, TR, EG, AR, BR, CL, US, ZA) e per il codice ZZ relativo a altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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