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Parere

Parere n. 494/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro l’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS- e nei confronti dei signori -OMISSIS-e -OMISSIS-, avverso la delibera 993 dell’11 luglio 2025 della ASL di -OMISSIS- con cui si è provveduto ad approvare la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti di assistente amministrativo - area assistenti -riservato alle categorie protette e ad assumere i candidati risultati vincitori.

Giustizia amministrativa202501082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera n. 993 dell’11 luglio 2025, con cui l’ASL ha approvato la graduatoria e disposto le assunzioni relative al concorso riservato alle categorie protette per 8 posti di assistente amministrativo.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la graduatoria e le assunzioni deducendo la violazione dell’art. 9 del bando, quale lex specialis, per l’errata attribuzione dei punteggi relativi ai titoli dei candidati ammessi alla prova orale, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento. Ha inoltre chiesto la rettifica dei titoli accademici e di studio. Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’ASL, mediante scorrimento della graduatoria, ha disposto l’assunzione di ulteriori 15 idonei, collocati dal nono al ventitreesimo posto, includendo la ricorrente, classificata al diciassettesimo posto. Il Ministero ha quindi prospettato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma non risulta provata la comunicazione alla ricorrente della relazione ministeriale né acquisita una sua dichiarazione aggiornata sull’interesse a coltivare il ricorso.

Il parere

Il Collegio non ha definito il ricorso nel merito né ha dichiarato l’improcedibilità. Ha sospeso l’emissione del parere e disposto ulteriori incombenti istruttori, rilevando che la mancata prova della comunicazione della relazione ministeriale alla ricorrente compromette il contraddittorio processuale. Il Ministero dovrà trasmettere la relazione alla ricorrente o provarne l’avvenuta trasmissione, acquisire una specifica dichiarazione sull’attualità dell’interesse a proseguire il gravame, integrare la relazione ai fini dell’eventuale declaratoria di improcedibilità e concludere gli adempimenti entro trenta giorni, rispettando le garanzie partecipative. In caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.

Osservazioni

Contraddittorio e comunicazione della relazione ministeriale

Prima di valutare l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse, occorre provare che la relazione ministeriale sia stata comunicata alla ricorrente, così da consentirle di interloquire sul fatto sopravvenuto e sulla prospettata improcedibilità.

Attualità dell’interesse a ricorrere

Il Ministero deve acquisire dalla ricorrente una comunicazione specifica sull’eventuale volontà di proseguire il ricorso, considerato che la ricorrente ha accettato la proposta di assunzione conseguente allo scorrimento della graduatoria.

Integrazione della relazione istruttoria

La relazione deve essere integrata con gli esiti della comunicazione alla ricorrente e con la sua posizione sull’interesse alla prosecuzione, ai fini di una possibile decisione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 1 l. 68/1999

    Individua le categorie protette cui era riservato il concorso.

  • art. 8 l. 68/1999

    Richiamato con riguardo all’iscrizione negli elenchi per il collocamento mirato dei disabili disoccupati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e dei terzi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, prima di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse deve essere assicurato il contraddittorio sulla circostanza sopravvenuta posta a fondamento della decisione.
  • La mera prospettazione, da parte dell’amministrazione, del conseguimento del bene della vita non consente di definire il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse se non risulta acquisita una specifica presa di posizione del ricorrente sull’attualità dell’interesse a coltivare il gravame.
  • La relazione istruttoria trasmessa dall’amministrazione deve essere comunicata al ricorrente e tale comunicazione deve essere provata agli atti, quando la relazione contiene elementi sopravvenuti potenzialmente decisivi per l’esito del ricorso.
  • In presenza di una carenza istruttoria rilevante ai fini della decisione, il Consiglio di Stato in sede consultiva può sospendere l’emissione del parere, disporre specifici adempimenti a carico dell’amministrazione e rinviare la trattazione a una successiva adunanza.

Impugnazione della graduatoria di un concorso riservato alle categorie protette

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro l’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-, relativo alla graduatoria e alle assunzioni disposte nell’ambito di un concorso per otto posti di assistente amministrativo, riservato alle categorie protette. Il ricorso è stato esaminato dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato il 29 gennaio 2026, su richiesta del Ministero della salute.

Svolgimento della procedura concorsuale

Il concorso era stato indetto in esecuzione della delibera n. 1540 del 12 ottobre 2023 e richiedeva, tra gli altri requisiti, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l’appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e l’iscrizione negli elenchi per il collocamento mirato ai sensi dell’art. 8 della medesima legge.

La commissione aveva concluso i lavori l’11 giugno 2025, trasmettendo all’ASL gli atti della procedura e la graduatoria finale. Con delibera n. 993 dell’11 luglio 2025, l’amministrazione aveva approvato la graduatoria e assunto i candidati vincitori.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha impugnato la delibera e gli atti connessi, deducendo:

  • violazione dell’art. 9 del bando, in materia di attribuzione dei punteggi per i titoli;
  • inosservanza della lex specialis della procedura concorsuale;
  • eccesso di potere per disparità di trattamento;
  • necessità di rettificare i titoli accademici e di studio dei candidati ammessi alla prova orale.

Sopravvenuta assunzione della ricorrente

Nel corso dell’istruttoria, il Ministero della salute ha comunicato che l’ASL, con delibera n. 1756 del 29 dicembre 2025, aveva proceduto allo scorrimento della graduatoria, assumendo a tempo indeterminato quindici idonei collocati dal nono al ventitreesimo posto. La ricorrente, collocata al diciassettesimo posto, era quindi rientrata tra gli idonei assunti.

La ricorrente aveva ricevuto dall’ASL una comunicazione di intenzione di procedere all’assunzione, datata 30 dicembre 2025, e aveva accettato la proposta il 31 dicembre 2025. Il Ministero ha prospettato, per tale ragione, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Valutazioni sul contraddittorio

La Sezione ha rilevato che non era stata depositata la prova dell’avvenuta comunicazione alla ricorrente della relazione ministeriale. Tale omissione incide sul necessario rispetto del contraddittorio, poiché la relazione contiene la circostanza sopravvenuta sulla quale dovrebbe fondarsi l’eventuale declaratoria di improcedibilità.

Il mancato deposito di memorie controdeduttive non permetteva inoltre di comprendere se la ricorrente intendesse ancora coltivare il ricorso, nonostante l’avvenuta assunzione. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire una dichiarazione espressa e aggiornata della ricorrente.

Incombenti disposti

Il Consiglio di Stato ha sospeso l’emissione del parere e ha disposto che il Ministero della salute:

  • trasmetta alla ricorrente la relazione ministeriale, fornendo prova dell’avvenuta comunicazione;
  • acquisisca dalla ricorrente una specifica comunicazione sull’attualità dell’interesse a proseguire il ricorso;
  • integri la relazione istruttoria con tali informazioni, ai fini dell’eventuale decisione di improcedibilità;
  • completi gli adempimenti entro trenta giorni dalla ricezione del parere, nel rispetto delle garanzie partecipative.

La Sezione ha avvertito che, in caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Esito

Il parere ha natura interlocutoria. Il ricorso non è stato né accolto né rigettato e non è stata ancora dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza, mentre la Segreteria è stata incaricata di trasmettere copia del parere anche alla ricorrente.

Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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