Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31339/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Nel 2019 una persona conveniva davanti al Giudice di pace la Regione Marche chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’impatto tra il proprio veicolo e un cinghiale che si era improvvisamente immesso sulla carreggiata. L’attore deduceva l’omesso controllo e contenimento della fauna selvatica da parte della Regione e la mancata adozione di misure idonee a prevenire sinistri stradali. Il Giudice di pace accoglieva la domanda; in appello, il Tribunale di Macerata riformava la decisione e rigettava la pretesa risarcitoria, ritenendo non provata la colpa della Regione ex art. 2043 c.c., preclusa la questione dell’applicabilità dell’art. 2052 c.c. per mancata allegazione, e comunque non superata la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.c., considerato che il veicolo procedeva a velocità elevata e imprudente. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 2052 c.c., sostenendo che tale norma era applicabile ai danni da fauna selvatica, che la questione poteva essere proposta per la prima volta in appello e che, applicandosi l’art. 2052 c.c., non gravava su di lui l’onere di provare la colpa della Regione; con il secondo e il terzo censurava il travisamento e l’omessa valutazione delle prove, contestando l’insussistenza della colpa della Regione, la ritenuta imprudenza della propria condotta e l’affermazione secondo cui non spettasse alla Regione predisporre misure di protezione e prevenzione del rischio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la questione se il fatto illecito debba essere disciplinato dall’art. 2043 c.c. o dall’art. 2052 c.c., quando non vi sia stata in primo grado una pronuncia espressa e non mutino i fatti costitutivi della domanda, non attenga alla qualificazione giuridica della domanda ma all’individuazione della norma applicabile, e possa quindi essere prospettata per la prima volta in appello. Ha inoltre ribadito che la responsabilità per i danni causati da fauna selvatica ricade, in linea di principio, nell’ambito dell’art. 2052 c.c. e che la presunzione di responsabilità del proprietario/conservatore dell’animale concorre con quella di cui all’art. 2054 c.c. a carico del conducente, senza che la seconda condizioni la prima. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Macerata in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    norma generale della responsabilità aquiliana, applicata dal Tribunale ma ritenuta non decisiva ai fini della scelta della disciplina del caso; la Corte distingue tra qualificazione della domanda e individuazione della norma applicabile

  • art. 2052 c.c.

    si applica ai danni causati da fauna selvatica; la relativa responsabilità presunta può essere invocata anche se non dedotta sin dall’atto introduttivo, purché i fatti costitutivi restino immutati e non vi sia stata pronuncia espressa preclusiva in primo grado

  • art. 2054, primo comma, c.c.

    la presunzione di colpa del conducente concorre con quella dell’art. 2052 c.c. e non la subordina; ciascuna opera autonomamente nel proprio ambito

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti giurisprudenziali conformi

  • art. 65 ord. giud.

    richiamato per ribadire che l’esatta interpretazione della legge spetta alla Corte di cassazione

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per l’esame preliminare dell’eccezione che, se fondata, avrebbe inciso sull’intero ricorso

  • art. 3 Cost.

    evocato nel dibattito sull’interpretazione dell’art. 2052 c.c. e sulla compatibilità costituzionale dell’assoggettamento della pubblica amministrazione a tale responsabilità

  • art. 1, comma 3, l. 157/1992

    attribuisce alle regioni poteri di gestione e tutela della fauna selvatica, dai quali la Corte fa discendere la responsabilità connessa all’esercizio di tali poteri

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel ragionamento sul riparto dell’onere della prova tra danneggiato e Regione

  • art. 2054 c.c.

    richiamato dal Tribunale e dalla Corte nel discorso sulla prova della condotta di guida e sul concorso di presunzioni

Massime di principio

  • Quando un giudizio risarcitorio è stato introdotto con i medesimi fatti storici, la richiesta di applicare una norma diversa che incide solo sul regime di responsabilità e sull’onere della prova non integra domanda nuova, ma questione di individuazione della norma applicabile, deducibile anche per la prima volta in appello.
  • La formazione del giudicato interno sulla qualificazione giuridica non opera quando il giudice di merito non abbia espresso una vera e propria statuizione preclusiva sulla norma applicabile, oppure quando la questione riguardi il riparto dell’onere probatorio e non la qualificazione della domanda in sé.
  • Nei danni causati da fauna selvatica, la responsabilità va ricondotta all’art. 2052 c.c.; la pubblica amministrazione che abbia poteri di gestione e tutela della fauna può essere trattata come soggetto gravato dalla presunzione di responsabilità prevista da tale norma.
  • La presunzione di responsabilità del proprietario o gestore dell’animale e la presunzione di colpa del conducente nel sinistro stradale possono concorrere: il superamento di una non condiziona automaticamente l’operatività dell’altra, e l’accertamento va condotto separatamente per ciascun soggetto.
  • Se il giudice dichiara inammissibile una questione, le ulteriori argomentazioni svolte ad abundantiam sul merito non costituiscono autonoma ratio decidendi e non necessitano di specifica impugnazione per evitare l’inammissibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.