Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29340/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un contribuente, residente in Catania e colpito dal sisma del 1990, per ottenere il rimborso del 90% dei tributi versati nel triennio 1990-1992 a titolo di Irpef, Ilor, Iva, tassa concessione governativa e imposta straordinaria immobili, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso contro il silenzio-rifiuto; la CTR aveva accolto parzialmente l'appello riconoscendo il rimborso solo per Irpef e Ilor. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: omessa pronuncia sugli interessi dovuti sulle somme rimborsate; violazione delle norme sugli interessi legali e dell'art. 3 Cost. per la mancata corresponsione degli interessi; illegittima esclusione del rimborso Iva; violazione dei principi costituzionali e dell'art. 87, comma 2, lett. b) del Trattato CE per avere la CTR operato distinzioni tra categorie di beneficiari dell'agevolazione; omessa pronuncia e/o violazione delle norme sulle spese di primo grado e di appello. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso incidentale lamentando la violazione del termine biennale previsto dall'art. 21, comma 20, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo la tardività dell'istanza di rimborso. Successivamente, entrambe le parti depositavano atto di rinuncia congiunta ai rispettivi ricorsi, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso principale e a quello incidentale. Richiamando il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese di lite. Ha precisato che, per effetto della declaratoria di estinzione, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, sia per violazione di legge sia per nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per dedurre omessa pronuncia su domande di interessi e spese.

  • art. 1282 c.c.

    richiamato in relazione alla debenza degli interessi legali sulle somme da rimborsare.

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura di disparità di trattamento nell'accesso al rimborso e nella decorrenza degli interessi.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro di legittimità per la dedotta violazione dei principi del giusto processo e della motivazione.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

    norma posta a fondamento della domanda di rimborso del 90% dei tributi versati dai contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990.

  • art. 87, comma 2, lett. b), Trattato istitutivo della Comunità europea

    invocato per contestare distinzioni tra beneficiari di aiuti di Stato previsti dalla legge speciale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna e alla compensazione delle spese di lite.

  • art. 21, comma 20, secondo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma invocata dall'Agenzia per sostenere la tardività dell'istanza di rimborso, essendo stata presentata oltre il termine biennale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'ulteriore importo dovuto dalla parte impugnante non vittoriosa.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se non accettata dalla controparte, produce l'estinzione del processo perché non ha natura accettizia e fa venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione.
  • In presenza di rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La rinuncia al ricorso può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, ove ricorrano giusti motivi valutati in relazione all'esito processuale.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per la parte impugnante non vittoriosa.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia nel merito sui motivi principali e incidentali, che restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.