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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31381/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal compenso richiesto da un'avvocata per l'attività difensiva svolta in favore di una società in un precedente giudizio di lavoro promosso da un dipendente per differenze retributive e TFR. L'avvocata aveva ottenuto decreto ingiuntivo; la società aveva chiesto la revoca del decreto, la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, la restituzione dell'acconto versato e il risarcimento dei danni, deducendo grave inadempimento della professionista, in particolare per la tardiva costituzione nel giudizio di primo grado, per la conseguente decadenza dalla prova orale e dalla contestazione dei conteggi, per l'omessa adeguata informazione sugli sviluppi della causa e per la non ritualità dell'atto di appello. Il Tribunale aveva revocato il decreto solo in parte, rideterminando il credito professionale, ma rigettando le domande della società. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1218, 1453, 1460 e 2697 c.c. per avere il Tribunale escluso l'inadempimento dell'avvocata e negato la risoluzione del contratto; (2) violazione degli artt. 1218, 1453, 1460, 2697 e 2712 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'erroneo apprezzamento delle prove sulla tempestiva trasmissione dei dati e dei nomi dei testimoni; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per il mancato rilievo della prova testimoniale tardivamente articolata nel giudizio di lavoro, che secondo la società avrebbe dimostrato un esito diverso del processo; (4) violazione dell'art. 132 c.p.c. per la liquidazione delle spese di lite con riduzioni differenziate non motivate; (5) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. per la regolazione delle spese nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili, osservando che la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. richiede un inadempimento che incida concretamente e significativamente sull'interesse della controparte; che il Tribunale aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile, che le decadenze nel giudizio di lavoro derivavano anche dal mancato adempimento dell'onere collaborativo della cliente nel fornire tempestivamente le informazioni necessarie alla difesa; che i motivi miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione; che la doglianza sulle spese non evidenziava alcuna omissione di motivazione, poiché il giudice di merito può liquidare i compensi secondo i parametri ministeriali e regolare le spese secondo soccombenza e causalità. Anche il terzo motivo è stato ritenuto irrilevante rispetto alla ratio decidendi, poiché la prova testimoniale era stata considerata non necessaria proprio in ragione dell'accertato difetto di collaborazione della cliente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione del Tribunale: ha ritenuto inammissibili tutte le censure della società, ha lasciato fermo il credito professionale dell'avvocata così come rideterminato dal giudice di merito e ha confermato la regolazione delle spese. Ha inoltre condannato la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come norma sull'inadempimento contrattuale, ma la Corte non ha ravvisato un errore del giudice di merito nell'escluderne la ricorrenza alla luce dell'accertato difetto di collaborazione della cliente.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento è ammissibile solo se l'inadempimento incide concretamente e in modo significativo sull'interesse della controparte e sul sinallagma contrattuale.

  • art. 1455 c.c.

    L'inadempimento deve avere non scarsa importanza per giustificare la risoluzione del contratto.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo in presenza dell'accertamento di merito sulla condotta collaborativa della cliente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una diversa lettura delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio di una email; la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a contestare la valutazione delle prove di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può essere dedotta solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali, non per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Analogo principio: non consente in cassazione di censurare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Non vi è vizio motivazionale se il giudice liquida le spese secondo i parametri tabellari e regola la soccombenza e la causalità con motivazione sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per la pretesa carenza di motivazione sulle spese; la Corte ha escluso il difetto di motivazione.

  • art. 416 c.p.c.

    È il termine di costituzione nel rito del lavoro la cui violazione ha comportato, nel giudizio presupposto, la decadenza dalla prova orale e dalla contestazione dei conteggi.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Usato per la liquidazione dei compensi professionali secondo parametri inferiori ai medi e applicazione dei criteri di fase e di complessità.

  • d.m. n. 37 del 2018

    Richiamato quale modifica del d.m. n. 55 del 2014 ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    Il giudice può applicare i criteri generali di liquidazione tabellare senza obbligo di motivare in modo analitico sulle riduzioni rispetto ai valori medi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La risoluzione del contratto per inadempimento richiede che la violazione sia concretamente idonea a ledere in modo apprezzabile l'interesse della controparte; non basta allegare un irregolare svolgimento della prestazione se il pregiudizio dipende anche dalla condotta collaborativa dell'altra parte.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: non sono rivalutabili l'attendibilità dei testimoni, la concludenza delle prove e la scelta delle risultanze probatorie ritenute decisive dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di uso di prove non introdotte dalle parti, di prove disposte fuori dai limiti legali o di travisamento del regime delle prove legali; non basta contestare il peso attribuito alle prove dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta che la parte assistita non ha adempiuto il proprio onere collaborativo nel fornire tempestivamente elementi necessari alla difesa, può escludere la responsabilità del professionista per gli effetti processuali pregiudizievoli verificatisi nel giudizio presupposto.
  • In tema di spese, il giudice può liquidare i compensi applicando i parametri ministeriali e i criteri generali di fase e di complessità senza dover motivare analiticamente ogni singola riduzione rispetto ai valori medi; la regolazione delle spese tra le parti può fondarsi su soccombenza e causalità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di liteLicenziamento
RamiContrattiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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