Sentenza n. 8800/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di cittadinanza italiana K10/ -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica concessorio della cittadinanza italiana avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato dal ricorrente. La richiesta del Ministero di condanna del ricorrente alle spese non è stata accolta: il Collegio ha ritenuto sussistenti giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio del Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando il decreto del Presidente della Repubblica con cui, nelle more del giudizio, è stata conferita la cittadinanza italiana. L'Amministrazione ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del ricorrente alle spese, sostenendo che il ricorso era stato presentato prima della scadenza del termine massimo per provvedere, prorogato per acquisire il nulla osta dei servizi di sicurezza.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione di accertamento dell'illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile all'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 74 c.p.a.
Richiamato dal giudice quale base processuale della pronuncia in forma semplificata.
Massime di principio
- L'adozione, nelle more del giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale azionato determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto durante il giudizio sul silenzio, il giudice deve valutare l'effettiva piena soddisfazione dell'interesse del ricorrente ai fini della cessazione della materia del contendere.
- La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese di una delle parti; in presenza di giustificate ragioni, le spese possono essere integralmente compensate.
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