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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irap - Rimborso dell'imposta versata negli anni per i quali era stato chiesto il condono - Preclusione del rimborso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La domanda di rimborso è stata ritenuta preclusa. L’adesione alla definizione automatica produce l’estinzione del giudizio e opera anche rispetto alle domande giudiziali aventi a oggetto il rimborso dell’imposta. Di conseguenza, il contribuente non può successivamente chiedere la restituzione di imposte che ritenga non dovute per assenza del presupposto impositivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRAP pagata negli anni interessati, ritenendo l’imposta non dovuta per mancanza del relativo presupposto. Tuttavia, aveva aderito alla definizione automatica prevista dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002, chiedendo la chiusura delle liti fiscali mediante il pagamento della somma correlata al valore della controversia. La questione riguardava quindi se tale definizione impedisse successivamente di ottenere il rimborso delle imposte versate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Definizione automatica delle posizioni e chiusura delle liti fiscali mediante il pagamento di una somma correlata al valore della causa.

    L’esercizio della facoltà di aderire alla definizione automatica determina l’estinzione del giudizio e preclude al contribuente la possibilità di ottenere il rimborso delle imposte oggetto della controversia, anche quando il rimborso sia fondato sulla presunta assenza del presupposto impositivo.

Massime di principio

  • L’adesione a una definizione agevolata o automatica di una lite fiscale può comportare la rinuncia o la preclusione delle pretese sostanziali collegate alla controversia, comprese le domande di rimborso.
  • Il pagamento previsto per chiudere una lite fiscale non costituisce soltanto una regolarizzazione formale, ma può produrre l’estinzione del giudizio e impedire ulteriori contestazioni sull’imposta interessata.
  • Prima di aderire a un condono o a una definizione agevolata, occorre verificare se esistano domande di rimborso pendenti o potenziali, poiché la scelta potrebbe rendere tali pretese definitivamente non esercitabili.
  • La preclusione può operare anche quando il contribuente sostenga che l’imposta non fosse dovuta in radice per mancanza del presupposto impositivo.

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