Cassazione Penale, Sentenza n. 23681/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale relativa alla detenzione in carcere dal 06/02/2014 successiva a ordinanza del GIP del Tribunale di Trani per il reato ex art. 73 DPR 309/90. In primo grado Pecorella era stato condannato, ma la Corte d'appello lo ha assolto con sentenza irrevocabile del 15/10/2019. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto la richiesta di indennizzo, contestando la ritenuta applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e sostenendo che la colpa grave non fosse provata né compatibile con la sentenza di assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la valutazione per l'equa riparazione è autonoma rispetto al giudizio penale e che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto sussistente la colpa grave ex art. 314 c.1 cpp. La Corte territoriale aveva rilevato frequenti rapporti di Pecorella con soggetti dediti allo spaccio, la disponibilità e i comportamenti che potevano creare l'apparenza del suo coinvolgimento e che tale condotta, pur non integrando il reato, giustificava ex ante l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Conseguentemente il ricorso è rigettato e Pecorella è condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è disposto sulle spese del Ministero resistente per la genericità della memoria.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma è stata invocata per affermare che l'indennizzo può essere escluso se l'interessato ha cagionato la custodia con condotta dolosa o gravemente colposa. La Corte ha ritenuto che le frequentazioni e i comportamenti di Pecorella potessero costituire colpa grave idonea a creare la falsa apparenza del suo coinvolgimento.
art. 73 DPR 309/90
Norma sostanziale inerente il reato contestato (traffico di stupefacenti). Citata per il contesto fattuale: Pecorella era imputato per fatti riconducibili a tale disposizione, poi riqualificati in primo grado e quindi assolto in appello.
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Richiamata per il principio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio di merito e per la finalità solidaristica dell'indennizzo, che non opera se l'indennizzo venisse a dissolvere la responsabilità dell'interessato per condotte dolose o gravemente colpose.
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Richiamata in merito alla valutazione ex ante del quadro indiziario e al ruolo del comportamento del ricorrente nel determinare l'apparenza della fondatezza delle accuse.
Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Richiamata per il principio di autoresponsabilità: l'indennizzo non spetta se la condotta del richiedente, pur non integrando reato, sia stata gravemente colposa e tale da prevedibilmente provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale: un'assoluzione non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo.
- Per escludere l'indennizzo è sufficiente dimostrare che l'interessato abbia con comportamento doloso o gravemente colposo contribuito a creare l'apparenza del suo coinvolgimento, valutata ex ante rispetto al provvedimento cautelare.
- Frequentazioni ambigue con soggetti dediti a traffici illeciti, disponibilità verso costoro e comportamenti che li agevolino possono costituire elementi di colpa grave, anche se non integrano materialmente il reato.
- Chi pretende l'indennizzo deve provare che la propria condotta non ha creato la falsa apparenza di responsabilità; in mancanza, vale il principio di autoresponsabilità e l'indennizzo può essere negato.
- In situazioni analoghe è utile raccogliere prove che dimostrino l'assenza di partecipazione o di comportamenti che possano essere interpretati come complicità e contestare la causalità tra le proprie condotte e l'adozione della misura restrittiva.
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