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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13150/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da Poste Italiane S.p.A. per ottenere il pagamento di una commissione di euro 0,23 per ciascun bollettino postale utilizzato per il versamento dell’ICI da parte del concessionario della riscossione, con riferimento ai rapporti intercorsi a partire dal 1 febbraio 2001 e con esclusione di un precedente periodo. La domanda era stata accolta nei gradi di merito e la relativa sentenza era stata confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato tale decisione con sei motivi: ha dedotto, in sintesi, che la Corte d’appello avrebbe trascurato una lettera del 26 marzo 1997, nella quale Poste Italiane avrebbe rinunciato alle commissioni, e un comportamento concludente di mancata applicazione delle stesse; ha contestato la violazione della disciplina sulla parità di trattamento e del regolamento sul conto corrente postale; ha sostenuto che la commissione sarebbe stata introdotta senza base pattizia e oltre i limiti della variazione unilaterale; ha denunciato l’indeterminatezza della domanda di Poste; ha sollevato questioni di contrasto con il diritto UE, prospettando anche aiuto di Stato e abuso di posizione dominante; ha infine lamentato omessa pronuncia su questioni di legittimità costituzionale. Poste Italiane S.p.A. ha resistito e proposto ricorso incidentale, in parte condizionato e in parte autonomo, lamentando a sua volta errori sulla prova, sull’interpretazione degli atti e sull’azione di arricchimento senza causa, e censurando la ritenuta necessità di previa pubblicizzazione della commissione per il periodo anteriore al d.P.R. n. 144 del 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di Poste Italiane S.p.A. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale autonomo di Poste Italiane S.p.A., rigettando il terzo. In conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, essendo il suo ricorso integralmente respinto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati esaminati secondo i diversi vizi denunciabili in cassazione; il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di decisività e di specifica deduzione, mentre gli altri sono stati scrutinati nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato per la doglianza di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio in relazione alle questioni sollevate o lo ha ritenuto infondato.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale per contestare l’asserita indeterminatezza della domanda; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 2697 c.c.

    È stato invocato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto infondate le censure che pretendevano di escludere il diritto al compenso senza un adeguato supporto probatorio.

  • artt. 2, commi 18, 19 e 20, L. n. 662 del 1996

    La disciplina è stata letta come fonte dell’obbligo di apertura del conto corrente postale e della base normativa del rapporto oneroso tra concessionario e Poste.

  • artt. 1, 3 e 13 d.P.R. n. 144 del 2001

    Il regolamento dei servizi di bancoposta è stato interpretato nel senso che disciplina contrattualmente i rapporti con la clientela e consente la variazione unilaterale delle condizioni nei rapporti a tempo indeterminato; l’obbligo di pubblicità introdotto dall’art. 3, comma 2, non opera retroattivamente.

  • art. 118 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato per la disciplina delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali nei rapporti bancari, ritenuta compatibile con il modello dei conti correnti postali.

  • art. 10 d.lgs. n. 504 del 1992

    Norma del sistema di riscossione dell’ICI richiamata per fondare l’obbligo del concessionario di utilizzare il conto corrente postale.

  • art. 2597 c.c.

    Invocato per sostenere la necessaria parità di trattamento in un regime monopolistico; la Corte ha escluso che tale profilo comporti gratuità del servizio o illegittimità automatica della commissione.

  • art. 107 TFUE

    La Corte ha richiamato il precedente della Corte di giustizia: la misura può integrare aiuto di Stato solo se ricorrono tutti i presupposti, inclusa l’imputabilità allo Stato e l’impiego di risorse statali.

  • art. 102 TFUE

    È stata esaminata la deduzione di abuso di posizione dominante; la Corte ha ritenuto non dimostrata, in concreto, una commissione fuori mercato o sproporzionata.

  • art. 41 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non specificamente argomentata e comunque infondata, poiché la disciplina mira ad agevolare il versamento del tributo e ad assicurare trattamento omogeneo.

  • art. 3 Cost.

    La censura di irragionevolezza della disciplina è stata respinta perché la previsione di un servizio oneroso e uniforme non è irrazionale in relazione alla finalità pubblicistica perseguita.

  • art. 2041 c.c.

    Il ricorso incidentale di Poste è stato rigettato sul punto perché, esistendo un’azione contrattuale, è precluso il ricorso all’azione generale di arricchimento senza causa.

  • art. 2042 c.c.

    Come l’art. 2041 c.c., è stato richiamato per escludere la proponibilità dell’azione sussidiaria quando è azionabile una tutela contrattuale.

  • art. 278 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali condizionati relativi alla condanna generica; la Corte li ha assorbiti per il rigetto del ricorso principale.

  • art. 334 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che l’impugnazione incidentale tardiva è proponibile nei termini di legge anche su capi autonomi della sentenza, se proposta nei termini per il controricorso e in presenza di impugnazione principale non inammissibile.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per la tardività dell’incidentale; la Corte ha spiegato che, pur essendovi superamento del termine lungo, l’impugnazione incidentale tardiva era comunque ammissibile nei limiti dell’art. 334 c.p.c.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale, essendo il ricorso integralmente respinto.

Massime di principio

  • Nel sistema di riscossione dell’ICI, l’obbligo del concessionario di utilizzare il conto corrente postale presso Poste Italiane integra un rapporto oneroso, non gratuito, sicché la presenza di un monopolio funzionale non esclude di per sé il diritto del gestore al corrispettivo.
  • La commissione dovuta per il servizio postale può essere contestata solo allegando e provando, in concreto, che essa sia priva di base normativa o contrattuale, oppure manifestamente fuori mercato o sproporzionata rispetto a servizi analoghi.
  • La disciplina regolamentare dei rapporti di conto corrente postale, per quanto assimilata ai conti bancari, consente la variazione unilaterale delle condizioni nei rapporti a tempo indeterminato; l’obbligo di pubblicità delle condizioni introdotto successivamente non opera automaticamente per il passato.
  • Ai fini dell’aiuto di Stato, non basta che una misura avvantaggi economicamente un operatore in un contesto obbligatorio: occorre verificare anche imputabilità allo Stato e impiego di risorse statali; in difetto di tali requisiti la censura è infondata.
  • L’azione generale di arricchimento senza causa è sussidiaria e non è proponibile quando il soggetto disponga di un’azione contrattuale, anche solo astrattamente idonea a tutelare il credito.
  • In presenza di impugnazione principale, l’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta nei termini di legge e può investire anche capi autonomi della decisione, purché il ricorso principale non sia dichiarato inammissibile.
  • Le questioni di legittimità costituzionale o di contrasto con il diritto UE devono essere sorrette da deduzioni specifiche e concrete; censure meramente assertive sulla gravosità economica della disciplina non sono sufficienti a fondare l’illegittimità della norma.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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