Cassazione Penale, Sentenza n. 3791/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza le dichiarò inammissibili perché il reato in esecuzione (art. 12, d.lgs. n. 286/1998) è ricompreso tra i reati ostativi previsti dall'art. 4-bis Ord. pen. e non risultava la collaborazione con la giustizia né erano stati allegati elementi specifici diretti a escludere collegamenti attuali o il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. In Cassazione il ricorrente denunciava, in sintesi: errata applicazione delle norme ostative (sostenendo che l'art. 12 T.U.I. sarebbe nella "seconda fascia"), ingiustificato onere di provare la collaborazione o l'assenza di collegamenti, e l'impossibilità di collaborare nei fatti accertati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 è collocato nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis, comma primo (prima fascia) e che, pur tenendo conto delle modifiche legislative del 2022 che hanno trasformato la presunzione assoluta in relativa, resta a carico del detenuto l'onere di allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, atti a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali o il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato inammissibili le istanze per mancata allegazione. È stata altresì confermata l'inammissibilità della detenzione domiciliare per il carattere ostativo del reato secondo l'art. 47-ter Ord. pen. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U.I.)
Il reato in esecuzione è stato ritenuto collocato nel catalogo dei reati ostativi richiamati dall'art. 4-bis, comma primo (prima fascia), con conseguente ostatività alle misure alternative in assenza di elementi volti a escludere collegamenti con la criminalità organizzata.
art. 4-bis Ord. pen.
riferimento ai commi primo, primo-bis e primo-ter
La Corte ha interpretato che, dopo le modifiche intervenute, la presunzione di mantenimento dei collegamenti non è più assoluta ma relativa; tuttavia, in assenza di collaborazione, il detenuto deve allegare elementi specifici, diversi e ulteriori per superare la presunzione e accedere alle misure alternative.
art. 47-ter, comma primo-bis, Ord. pen.
La disposizione impone il divieto (ostatività) di concedere la detenzione domiciliare per reati ostativi; il Tribunale ha legittimamente dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare per tale motivo.
art. 58-ter Ord. pen.
Riguarda le regole sulla collaborazione con la giustizia: la giurisprudenza richiede che, ai fini di superare le condizioni ostative, il condannato delinei specificamente gli elementi che rendono impossibile o irrilevante la collaborazione.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
art. 1, comma 1, lett. a), n. 2
La novella ha sostituito il comma primo-bis dell'art. 4-bis rendendo relativa la presunzione di pericolosità; ha però lasciato fermo l'onere dell'istante di allegare elementi stringenti e cumulativi per superare la presunzione.
Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019
Ha censurato la presunzione assoluta nella parte relativa ai permessi premio, imponendo che, in certi casi, possano essere acquisiti elementi idonei a escludere l'attualità dei collegamenti; questa giurisprudenza ha inciso sull'interpretazione successiva dell'art. 4-bis.
Massime di principio
- Se il reato in esecuzione è inserito tra quelli indicati nell'art. 4-bis, comma primo (prima fascia), le misure alternative sono di norma precluse in assenza di collaborazione con la giustizia.
- Dopo la modifica normativa del 2022 la presunzione di mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata è relativa e superabile, ma il detenuto deve allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla sola buona condotta o partecipazione a percorsi rieducativi.
- La prova o l'allegazione dell'impossibilità o irrilevanza della collaborazione può essere decisiva ma deve essere dettagliata; l'onere probatorio/scritturale grava sull'istante.
- La detenzione domiciliare rimane inammissibile per reati ostativi ai sensi dell'art. 47-ter quando la norma la preclude espressamente per il tipo di reato.
- In contestazioni sulla collocazione normativa del reato (prima vs seconda fascia) è necessario produrre argomentazioni normative e giurisprudenziali solide; tuttavia la Corte tende a seguire la collocazione legislativa formale salvo chiara erroneità.
- Prassi consigliata: nelle istanze per misure alternative dopo reati ostativi fornire un dossier con elementi documentali e circostanze concrete (assenza di contatti recenti, contesto familiare e sociale, dichiarazioni di dissociazione comprovate, certificazioni sul percorso rieducativo, motivazioni dell'impossibilità di collaborare) per soddisfare il requisito degli "elementi specifici, diversi e ulteriori".
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