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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3791/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza le dichiarò inammissibili perché il reato in esecuzione (art. 12, d.lgs. n. 286/1998) è ricompreso tra i reati ostativi previsti dall'art. 4-bis Ord. pen. e non risultava la collaborazione con la giustizia né erano stati allegati elementi specifici diretti a escludere collegamenti attuali o il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. In Cassazione il ricorrente denunciava, in sintesi: errata applicazione delle norme ostative (sostenendo che l'art. 12 T.U.I. sarebbe nella "seconda fascia"), ingiustificato onere di provare la collaborazione o l'assenza di collegamenti, e l'impossibilità di collaborare nei fatti accertati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 è collocato nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis, comma primo (prima fascia) e che, pur tenendo conto delle modifiche legislative del 2022 che hanno trasformato la presunzione assoluta in relativa, resta a carico del detenuto l'onere di allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, atti a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali o il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato inammissibili le istanze per mancata allegazione. È stata altresì confermata l'inammissibilità della detenzione domiciliare per il carattere ostativo del reato secondo l'art. 47-ter Ord. pen. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U.I.)

    Il reato in esecuzione è stato ritenuto collocato nel catalogo dei reati ostativi richiamati dall'art. 4-bis, comma primo (prima fascia), con conseguente ostatività alle misure alternative in assenza di elementi volti a escludere collegamenti con la criminalità organizzata.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    riferimento ai commi primo, primo-bis e primo-ter

    La Corte ha interpretato che, dopo le modifiche intervenute, la presunzione di mantenimento dei collegamenti non è più assoluta ma relativa; tuttavia, in assenza di collaborazione, il detenuto deve allegare elementi specifici, diversi e ulteriori per superare la presunzione e accedere alle misure alternative.

  • art. 47-ter, comma primo-bis, Ord. pen.

    La disposizione impone il divieto (ostatività) di concedere la detenzione domiciliare per reati ostativi; il Tribunale ha legittimamente dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare per tale motivo.

  • art. 58-ter Ord. pen.

    Riguarda le regole sulla collaborazione con la giustizia: la giurisprudenza richiede che, ai fini di superare le condizioni ostative, il condannato delinei specificamente gli elementi che rendono impossibile o irrilevante la collaborazione.

  • decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162

    art. 1, comma 1, lett. a), n. 2

    La novella ha sostituito il comma primo-bis dell'art. 4-bis rendendo relativa la presunzione di pericolosità; ha però lasciato fermo l'onere dell'istante di allegare elementi stringenti e cumulativi per superare la presunzione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019

    Ha censurato la presunzione assoluta nella parte relativa ai permessi premio, imponendo che, in certi casi, possano essere acquisiti elementi idonei a escludere l'attualità dei collegamenti; questa giurisprudenza ha inciso sull'interpretazione successiva dell'art. 4-bis.

Massime di principio

  • Se il reato in esecuzione è inserito tra quelli indicati nell'art. 4-bis, comma primo (prima fascia), le misure alternative sono di norma precluse in assenza di collaborazione con la giustizia.
  • Dopo la modifica normativa del 2022 la presunzione di mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata è relativa e superabile, ma il detenuto deve allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla sola buona condotta o partecipazione a percorsi rieducativi.
  • La prova o l'allegazione dell'impossibilità o irrilevanza della collaborazione può essere decisiva ma deve essere dettagliata; l'onere probatorio/scritturale grava sull'istante.
  • La detenzione domiciliare rimane inammissibile per reati ostativi ai sensi dell'art. 47-ter quando la norma la preclude espressamente per il tipo di reato.
  • In contestazioni sulla collocazione normativa del reato (prima vs seconda fascia) è necessario produrre argomentazioni normative e giurisprudenziali solide; tuttavia la Corte tende a seguire la collocazione legislativa formale salvo chiara erroneità.
  • Prassi consigliata: nelle istanze per misure alternative dopo reati ostativi fornire un dossier con elementi documentali e circostanze concrete (assenza di contatti recenti, contesto familiare e sociale, dichiarazioni di dissociazione comprovate, certificazioni sul percorso rieducativo, motivazioni dell'impossibilità di collaborare) per soddisfare il requisito degli "elementi specifici, diversi e ulteriori".

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