Sentenza n. 153/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria, prot. n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2020, nella parte in cui nega l’assenso postumo all’ascensore esterno realizzato a servizio di un immobile adibito ad abitazione; - di qualsiasi atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale con particolare riferimento, ove e per quanto occorra, al preavviso parziale di diniego di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 25.06.2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire in sanatoria, nella parte in cui nega la sanatoria di un ascensore esterno per asserito mancato rispetto della distanza di tre metri dal confine
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale contenuto nel permesso di costruire in sanatoria relativo a opere realizzate in difformità da un precedente titolo edilizio, deducendo tre motivi. Il secondo motivo, esaminato prioritariamente, denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 873 c.c. e della normativa sul superamento delle barriere architettoniche, nonché eccesso di potere per falsa presupposizione e difetto di istruttoria. Il ricorrente sosteneva che l’ascensore esterno, quale volume tecnico o impianto tecnologico necessario all’eliminazione delle barriere architettoniche, non fosse una costruzione soggetta alle distanze di cui all’art. 873 c.c. e che, comunque, il richiamo alle distanze contenuto nella disciplina sulle barriere architettoniche dovesse essere interpretato alla luce della finalità di garantire l’accessibilità. Il Comune aveva motivato il diniego per relationem al preavviso, ritenendo ostativa la collocazione del vano ascensore a distanza inferiore a tre metri dal confine con altra proprietà. Il ricorrente contestava inoltre l’insufficienza dell’istruttoria, non avendo l’amministrazione verificato la funzione dell’opera, l’eventuale impossibilità di realizzare una soluzione interna e il bilanciamento con gli interessi urbanistici e del proprietario confinante.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il permesso di costruire in sanatoria limitatamente alla parte relativa al diniego della sanatoria dell’ascensore esterno, assorbendo gli ulteriori motivi. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 873 c.c. e della disciplina sulle barriere architettoniche, sotto il profilo del difetto di istruttoria. Secondo il Collegio, l’ascensore, in quanto impianto tecnologico o volume tecnico strumentale alle esigenze funzionali dell’edificio, è in via generale estraneo alla nozione di costruzione rilevante ai fini delle distanze. Inoltre, quando l’opera è necessaria per l’eliminazione delle barriere architettoniche e tra essa e il fabbricato altrui è interposto almeno uno spazio, la violazione delle distanze non può costituire automaticamente un ostacolo, soprattutto quando la distanza sia calcolata rispetto al medesimo condominio, che non costituisce un “fabbricato alieno”. L’amministrazione avrebbe dovuto accertare se l’ascensore fosse effettivamente destinato al superamento delle barriere architettoniche, se fosse impossibile realizzare una soluzione interna altrettanto funzionale e se fosse necessario sacrificare gli interessi urbanistici e del confinante, mediante un adeguato bilanciamento. Il diniego, fondato soltanto sulla distanza inferiore a tre metri, è stato quindi ritenuto carente di istruttoria e illegittimo. L’amministrazione è stata obbligata a riesaminare l’istanza relativamente all’ascensore, conformandosi ai principi indicati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La domanda di sanatoria doveva essere esaminata mediante un’istruttoria completa sulla conformità dell’intervento e sulla specifica disciplina applicabile all’ascensore destinato al superamento delle barriere architettoniche.
art. 873 c.c.
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.
La disciplina sulle distanze non può essere applicata automaticamente a un ascensore qualificabile come impianto tecnologico o volume tecnico; inoltre, nel contesto della disciplina sulle barriere architettoniche, occorre verificare l’esistenza di un fabbricato alieno e di uno spazio interposto.
art. 79, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
Il rispetto delle distanze civilistiche è fatto salvo soltanto nell’ipotesi prevista dalla norma, da interpretare in coordinamento con la finalità di eliminazione delle barriere architettoniche.
art. 3 l. n. 13/1989
Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (...). È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
La norma consente la deroga alle distanze previste dai regolamenti edilizi per le opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche, mentre il limite relativo alle distanze civilistiche richiede la verifica dei presupposti concreti, della presenza di un fabbricato alieno e dello spazio interposto.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato esclusivamente ai fini dell’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini della protezione e dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Un ascensore esterno destinato a garantire l’accessibilità di un edificio può essere qualificato, in relazione alle sue caratteristiche tecniche e funzionali, come impianto tecnologico o volume tecnico estraneo alla nozione di costruzione rilevante ai fini dell’art. 873 c.c.; tale qualificazione deve tuttavia essere accertata concretamente dall’amministrazione.
- Nel procedimento di sanatoria relativo a un ascensore realizzato per il superamento delle barriere architettoniche, l’amministrazione non può negare il titolo sulla sola base della distanza inferiore a tre metri, ma deve verificare la funzione dell’opera, la sua necessità e l’effettiva applicabilità della disciplina sulle distanze civilistiche.
- La deroga alla disciplina delle distanze per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche richiede di accertare se sia interposto uno spazio o un’area tra l’opera e il fabbricato altrui; il limite relativo ai “fabbricati alieni” non opera automaticamente nei rapporti interni al medesimo edificio o condominio.
- Prima di negare la sanatoria di un ascensore esterno per ragioni di distanza, l’amministrazione deve verificare se sia possibile realizzare all’interno dell’edificio un’opera altrettanto funzionale e deve ponderare l’interesse all’abbattimento delle barriere architettoniche con la disciplina urbanistica e con gli interessi del proprietario confinante.
- Il diniego di sanatoria fondato soltanto sul mancato rispetto delle distanze, senza accertare la destinazione dell’opera al superamento delle barriere architettoniche, la sua indispensabilità e l’eventuale esistenza di soluzioni alternative, è illegittimo per difetto di istruttoria e impone la riedizione del potere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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