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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44249/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente lamentava vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., contestando l'entità della sanzione inflitta in appello e chiedendo che le circostanze attenuanti generiche prevalessero sulle aggravanti, nonostante fosse stato raggiunto un concordato tra le parti in ordine alla pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge: il ricorrente, con l'accordo (concordato) raggiunto in sede di appello e la conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione, ha determinato una preclusione processuale che impedisce di deferire alla Cassazione questioni relative all'entità della pena concordata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente quale motivo di cassazione per vizio di motivazione sulla determinazione della pena; la Corte ritiene il motivo inammissibile per effetto della preclusione derivante dal concordato in appello

  • art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi

    Introducendo il concordato in appello, la norma riconosce il potere dispositivo alle parti e autorizza accordi sulla pena che, se accettati, limitano la cognizione del giudice di appello e producono effetti preclusivi sull'ulteriore fase di legittimità

  • art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo

    Obbligo di indicare la pena concordata: la Corte lo interpreta come parte integrante del meccanismo che produce la rinuncia ai motivi e la conseguente preclusione alla cognizione di Cassazione

  • art. 589, cod. proc. pen.

    nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice

    Richiamato come riferimento formale alle modalità di richiesta delle parti per il concordato in appello; la Corte sottolinea che l'accordo, se validamente manifestato secondo tali forme, comporta rinuncia processuale

  • art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (menzionato nella giurisprudenza storica)

    Richiamato per analogia storica: la giurisprudenza precedente ha affermato che la rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena costituiscono preclusione che limita la cognizione del giudice e impedisce la cassazione su quanto non devoluto

  • legge n. 103 del 23 giugno 2017

    Ha reintrodotto nel processo penale l'istituto del concordato in appello (artt. 599-bis e 602, comma 1-bis), norma che la Corte applica per decretare l'inammissibilità del ricorso quando l'imputato ha rinunciato ai motivi in funzione dell'accordo

  • decreto legge n. 92 del 2008 (menzionato come abrogante)

    Riferimento storico: il decreto aveva abrogato il precedente istituto simile; la sentenza segnala la reintroduzione dell'istituto con la legge 103/2017 e ne richiama gli effetti giurisprudenziali

Massime di principio

  • Un accordo (concordato) sulla pena in sede di appello, accompagnato da rinuncia ai restanti motivi di impugnazione, preclude la possibilità di impugnare davanti alla Cassazione le questioni oggetto della rinuncia
  • Il giudice d'appello, se accoglie il concordato, limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli su cui non c'è accordo tra le parti; questioni non devolute non possono essere riesaminate in Cassazione
  • Chi intende conservare la possibilità di ricorrere in Cassazione su determinate questioni deve evitare di rinunciarvi nel concordato o prevedere espressamente riserve che ne consentano la prosecuzione
  • Resta comunque importante valutare separatamente la legittimità della pena: l'accordo è valido "nei limiti della legalità"; se sussiste una evidente illegittimità della pena, la questione potrebbe non rientrare nella preclusione generata dal concordato
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia/concordato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende), per cui la scelta di rinunciare ha anche potenziali conseguenze economiche
  • In sede di negoziazione del concordato è consigliabile esplicitare in modo chiaro quali diritti e questioni si intendono rinunciare e quali invece si intendono preservare, per evitare preclusioni involontarie

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