Ordinanza n. 954/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento n. prot. 1158 del 12 gennaio 2026 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane. Servizio di monopattini in sharing nella città di Roma. Esito dei monitoraggi effettuati da Roma Servizi per la Mobilità 2024. Provvedimento di Sospensione del servizio per un periodo di 30 giorni, dal 21 gennaio al 19 febbraio 2026” del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Innovazione e Sostenibilità Ufficio Mobilità Sharing; - del provvedimento n. prot. 1985 del 16 gennaio 2026 “Riscontro all’istanza di annullamento del provvedimento di sospensione del servizio per un periodo di 30 giorni. Differimento periodo di sospensione” del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Innovazione e Sostenibilità; - ove occorrer possa, della nota prot. QG/21089 del 17 maggio 2024 del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Innovazione e Sostenibilità Ufficio Mobilità Sharing; - ove occorrer possa, dell’ art. 7, comma 1, lett. y), della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 225/2022 recante “Approvazione nuove linee guida per l’autorizzazione dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’art. 2, comma terzo del D.M. 229 del 4 giugno 2019 e all’art. 1 commi 75, 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinques, 75 sexies e 75 septies della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (modificata dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), come modificati dal D.L. n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156”; - ove occorrer possa, della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 103/2023 recante “Modifica dell’Allegato A contenente: “Linee Guida per l’autorizzazione dei servizi di bike sharing a pedalata assistita a flusso libero sul territorio di Roma Capitale” approvato con la Deliberazione G.C. n. 315/2022”; - nonché di tutti gli atti del provvedimento sopra richiamati presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di sospensione per trenta giorni del servizio di monopattini in sharing e successivo differimento del periodo di sospensione, nonché atti presupposti e linee guida comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha disposto la sospensione del servizio di monopattini in sharing per trenta giorni, nonché il successivo atto di differimento del periodo di sospensione e, ove occorrente, gli atti presupposti, comprese le linee guida comunali. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il primo motivo contestava l'interpretazione dell'art. 7, comma 1, lett. y), delle Linee guida: secondo la ricorrente, la sospensione di trenta giorni sarebbe stata applicabile soltanto quando, dopo l'adozione di un primo formale provvedimento di sospensione, l'operatore avesse nuovamente superato la soglia del canone autorizzatorio di 2,50 euro per singolo mezzo in un mese successivo. Roma Capitale sosteneva invece che la disposizione operasse quando lo sforamento si fosse verificato in un mese successivo a quelli che avevano già integrato la prima ipotesi di sospensione, senza necessità di un precedente provvedimento formale. La ricorrente ha inoltre dedotto la lesione del legittimo affidamento, sostenendo che il tempo trascorso tra la violazione delle soglie nel marzo 2024 e la seconda sospensione avrebbe ingenerato l'aspettativa dell'assenza di conseguenze negative, nonché l'eccessiva durata del procedimento e l'illegittimità del differimento dell'applicazione della sospensione al 2026.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto preferibile l'interpretazione proposta da Roma Capitale dell'art. 7, comma 1, lett. y), delle Linee guida: l'espressione "dopo la prima sospensione" è riferita alla fattispecie che determina la prima sospensione, cioè al primo superamento delle soglie verificatosi in due mesi successivi o in tre mesi non consecutivi, e non necessariamente a un precedente provvedimento formale di sospensione. Tale interpretazione evita periodi di impunità durante i quali l'operatore potrebbe continuare a superare la soglia senza conseguenze fino all'adozione del primo atto formale. Il giudice ha escluso, inoltre, che nel periodo tra la violazione del marzo 2024 e la seconda sospensione si fosse formato un ragionevole affidamento sull'assenza di conseguenze, poiché la società aveva svolto una verifica interna e aveva confermato all'amministrazione solo nell'agosto 2024 il superamento delle soglie. Ha ritenuto non eccessivo il tempo impiegato dall'amministrazione per adottare la sospensione, anche considerando il differimento al 2026 disposto per evitare una significativa riduzione dell'offerta del servizio durante l'anno del Giubileo. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. y), Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Capitolina n. 225/2022
qualora dopo la prima sospensione si registri un ulteriore mese con canone autorizzatorio superiore ad Euro 2,50 per singolo mezzo
La disposizione è stata interpretata, in sede cautelare, nel senso che la locuzione "dopo la prima sospensione" si riferisce alla prima fattispecie di superamento delle soglie che integra i presupposti della sospensione, e non necessariamente all'adozione di un precedente provvedimento formale di sospensione. La sospensione successiva può quindi essere disposta quando lo sforamento si verifichi in un mese successivo a quelli che avevano già integrato la prima ipotesi di sospensione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il giudizio sommario proprio della fase cautelare, con verifica della sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, una clausola che preveda una sospensione del servizio "dopo la prima sospensione" può essere interpretata, quando il dato letterale lo consenta, come riferita alla prima fattispecie di violazione che integra i presupposti della sospensione, anziché alla necessaria previa adozione di un provvedimento formale, se tale interpretazione è coerente con la ratio della disciplina ed evita irragionevoli periodi di impunità.
- Il decorso del tempo tra la violazione di soglie regolatorie e l'adozione della sanzione o misura sospensiva non determina, di per sé, la formazione di un legittimo affidamento sull'assenza di conseguenze quando l'operatore abbia svolto verifiche interne sulla violazione e l'abbia successivamente confermata all'amministrazione.
- Nella valutazione cautelare della tempestività dell'intervento amministrativo possono assumere rilievo le ragioni concrete del differimento dell'applicazione della misura, tra cui l'esigenza di evitare una significativa riduzione dell'offerta di un servizio pubblico o di interesse generale in occasione di un evento di particolare rilievo.
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