Ordinanza n. 185/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, notificato in data 3 dicembre 2025, avente ad oggetto “-OMISSIS- - segnalazione certificata di inizio attività, presentata in data 05/08/2022, prot. n. -OMISSIS-/2022, pratica. n. -OMISSIS-/2022. ordine di demolizione in esito a sentenza del Consiglio di Stato”; - di ogni atto preordinato, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale recante ordine di demolizione adottato in esito a una sentenza del Consiglio di Stato, con contestuale acquisizione del manufatto e inibizione di interventi sull’immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o titolare dell’immobile)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Milano relativo a una segnalazione certificata di inizio attività presentata nel 2022 e recante un ordine di demolizione adottato in esito a una sentenza del Consiglio di Stato. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In giudizio sono intervenute ad adiuvandum altre società private; alcune parti si sono costituite, mentre una non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente agli effetti dell’atto relativi all’acquisizione del manufatto ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 e all’inibizione alla ricorrente di effettuare interventi sull’immobile. La sospensione è stata disposta per evitare modificazioni della situazione materiale e mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato la complessità della controversia, tale da richiedere un approfondito esame non realizzabile nella fase cautelare. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 7 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell’acquisizione del manufatto disposta dal provvedimento comunale; l’efficacia di tale parte dell’atto è stata sospesa in via cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare presenta profili di particolare complessità che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione piena del fumus alla fase di merito e accordare comunque una misura provvisoria ove sussista un concreto pericolo di alterazione della situazione materiale.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche limitatamente a specifiche parti o effetti del provvedimento impugnato, qualora ciò sia necessario per preservare la res adhuc integra fino alla decisione di merito.
- In presenza del rischio che l’esecuzione dell’acquisizione di un manufatto e il contestuale divieto di interventi sull’immobile producano modificazioni difficilmente reversibili, il giudice può sospendere tali effetti dell’atto in attesa della trattazione della controversia nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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