Cassazione Civile, Ordinanza n. 25506/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre provveduto sulle spese, disponendone la compensazione in ragione della richiesta di compensazione e della sottoscrizione dell'atto di rinuncia da parte del difensore dei resistenti. La Corte ha anche rilevato che il processo era esente, con conseguente non applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli con ricorso per cassazione articolato in due motivi. Prima della trattazione, tuttavia, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal loro difensore. Per i resistenti vi è stata solo la sottoscrizione del difensore per adesione, ma dalla sentenza risulta che il difensore della parte resistente non era autorizzato, nella procura in calce al controricorso, ad accettare la rinuncia. La Corte ha quindi esaminato gli effetti della rinuncia e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
ai fini della trattazione in adunanza camerale
richiamato solo per la fissazione del ricorso in adunanza camerale
art. 391 c.p.c.
in caso di estinzione del giudizio di cassazione la Corte deve provvedere anche sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica perché, secondo la Corte, il processo risultava esente
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione validamente depositata dai ricorrenti, il giudizio si estingue anche se la controparte non abbia un potere espressamente conferito di accettare la rinuncia, potendo la Corte limitarsi a dichiarare l'estinzione sulla base della rinuncia stessa.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte deve comunque provvedere alla regolazione delle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., salvo che ricorrano ragioni che giustifichino la compensazione.
- La sottoscrizione dell'atto di rinuncia da parte del difensore della parte resistente può essere valorizzata ai fini della compensazione delle spese, anche se non risulta un'espressa autorizzazione ad accettare la rinuncia nella procura.
- Se il processo è esente, non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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