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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28175/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento di riesame con cui il Tribunale di Catanzaro ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti dell'indagato, ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione a delinquere dedita a furti e rapine pluriaggravate in abitazioni nella zona tra Corigliano e Cosenza, nonché alla ricettazione e al riciclaggio della refurtiva; al medesimo era stata altresec attribuita una rapina pluriaggravata commessa il 29/06/2024 a San Demetrio. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 309 c.p.p. per il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, sempre ai sensi dell'art. 309 c.p.p., per illogicite0 e contraddittoriete0 della motivazione quanto al ruolo della teste Cornelia Udrea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando un difetto di legittimazione del difensore che lo aveva sottoscritto, poiche9 non iscritto nell'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha richiamato precedenti conformi sul punto, affermando che la sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato non cassazionista comporta inammissibilite0 anche se il vizio dipende da conversione di atto di appello o se intervenga successiva nomina di difensore abilitato.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    norma richiamata dal ricorrente a fondamento delle censure sul riesame della misura cautelare e sulla motivazione del provvedimento confermativo

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilite0 del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione e8 inammissibile quando e8 sottoscritto da un difensore che non risulti iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, poiche9 manca la legittimazione a proporre l'impugnazione.
  • Il vizio di legittimazione del difensore non e8 sanato dalla successiva nomina di un avvocato cassazionista, ne9 dal fatto che l'atto derivi dalla conversione di un precedente atto di appello erroneamente proposto.
  • L'inammissibilite0 del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
  • Quando il ricorso e8 dichiarato inammissibile per ragioni preliminari attinenti alla legittimazione del difensore, la Corte non entra nel merito delle censure sulla misura cautelare o sulla motivazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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