Cassazione Penale, Ordinanza n. 03199/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., assumendo che non fosse stata adeguatamente valutata la necessità di ulteriore istruzione. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva, ma la questione non risultava devoluta in appello. Con il terzo motivo ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, di riflesso, il trattamento sanzionatorio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, manifestamente infondato e meramente fattuale, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo valorizzando gli elementi di cui all'art. 133 c.p., in particolare la gravità delle lesioni e le ragioni della loro produzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché non aggrediva la ratio decidendi fondata sul riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa; ha considerato il secondo motivo inedito, non essendo stata la questione della recidiva devoluta al giudice di appello; ha giudicato il terzo motivo manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla pena era stata adeguatamente motivata dalla Corte distrettuale. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
disciplina la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; nel caso concreto la censura è stata ritenuta priva di specificità perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 606, comma 3, c.p.p.
non consentiva di dedurre in cassazione questioni non devolute con specificità al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima; la censura sulla recidiva è stata quindi considerata inammissibile perché inedita.
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena e valutazione della gravità del fatto; la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte territoriale nel valorizzare tali elementi per negare le attenuanti generiche e determinare la pena.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non attacchi il fondamento decisivo della decisione è inammissibile.
- In cassazione non possono essere dedotte questioni non previamente devolute al giudice di appello con la necessaria specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
- Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena non sono sindacabili in cassazione se la motivazione di merito è congrua, logica e ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è consentita una rivalutazione del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa dell'impugnante, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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