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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26718/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1997. In un precedente giudizio, l'appello della società contribuente contro la decisione di primo grado era stato dichiarato inammissibile per irregolarità della notifica; tale esito era stato confermato in cassazione. Anni dopo, la società ha proposto revocazione straordinaria della sentenza d'appello del 2003, deducendo di avere rinvenuto solo nel 2019, tramite accesso agli atti presso il Comune, la copia conforme completa dell'atto di appello con attestazione di ricezione, documento che avrebbe dimostrato la ritualità della notificazione. La Commissione tributaria regionale ha però respinto la revocazione, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 395, n. 3, c.p.c., perché la mancata produzione del documento era dipesa da colpa/negligenza della società, che conosceva da tempo l'esistenza e la collocazione degli originali presso il Comune, e perché il documento non era comunque decisivo. In cassazione la società ha denunciato, con un primo motivo, violazione degli artt. 64 e 395, n. 3, e 396 c.p.c., sostenendo che la Corte regionale avesse erroneamente introdotto un termine generale di prescrizione per la revocazione, confuso il momento rilevante della mancata produzione del documento e trascurato la possibilità di ricorrere agli strumenti processuali di esibizione; con un secondo motivo ha dedotto violazione delle norme del processo tributario sulla notificazione degli atti, contestando la valutazione di non decisività del documento, che a suo dire recava comunque elementi idonei a provare la ricezione dell'atto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo solo nel senso di una conferma del rigetto: ha affermato che, ai fini della revocazione straordinaria, il documento deve essere preesistente alla sentenza revocanda, non producibile per forza maggiore o fatto dell'avversario, ritrovato dopo la sentenza e decisivo in senso stretto; nel caso concreto, la parte conosceva da anni l'esistenza e la collocazione del documento e avrebbe potuto acquisirlo tempestivamente tramite accesso o esibizione, sicché mancavano i presupposti dell'art. 395, n. 3, c.p.c. Il ricorso per cassazione è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva respinto la revocazione straordinaria della sentenza d'appello, rilevando che il documento invocato non integrava i presupposti dell'art. 395, n. 3, c.p.c.: la parte non aveva dimostrato un'impossibilità non imputabile di produrlo nel giudizio originario, poiché ne conosceva l'esistenza e il luogo di detenzione e avrebbe potuto acquisirlo prima; inoltre, la decisività del documento era comunque esclusa o quanto meno non sufficiente a sovvertire l'esito della lite. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. Disposto anche l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    "uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario"

    La revocazione straordinaria richiede che il documento sia preesistente alla sentenza revocanda, che non sia stato producibile nel giudizio originario per forza maggiore o fatto dell'avversario, che sia ritrovato dopo la sentenza e che sia decisivo in senso stretto.

  • art. 396 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della disciplina della revocazione straordinaria e del recupero del documento.

  • art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla revocazione nel processo tributario.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alle regole di notificazione degli atti nel processo tributario.

  • art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla documentazione dell'atto notificato.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla notificazione dell'appello nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale di legittimità utilizzata come parametro delle violazioni di legge denunciate.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato solo per la trasmissione della causa alla Sezione.

  • art. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241

    Indicate come base della richiesta di accesso agli atti per reperire il documento.

  • art. 210 c.p.c.

    Menzi ona to come possibile strumento processuale di esibizione documentale, valorizzato dalla Corte per escludere la forza maggiore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione straordinaria per sopravvenuto rinvenimento di documenti postula che il documento sia già esistente prima della sentenza impugnata e che la sua mancata produzione nel giudizio originario non sia dipesa da colpa della parte, ma da forza maggiore o fatto dell'avversario.
  • Non basta che il fatto rappresentato nel documento sia anteriore alla sentenza: ciò che rileva è la materialità del documento, la sua preesistenza e il suo ritrovamento successivo alla decisione.
  • Il documento è "decisivo" solo se la sua considerazione avrebbe potuto condurre il giudice a una decisione diversa; non sono sufficienti meri elementi indiziari o conoscitivi utili soltanto a riaprire il libero convincimento.
  • L'onere di allegazione e prova dei presupposti della revocazione grava integralmente sul ricorrente, che deve indicare nel ricorso sia le ragioni dell'impossibilità di produzione tempestiva sia la data del ritrovamento e la decisività del documento.
  • La forza maggiore è esclusa quando la parte avrebbe potuto ottenere il documento con l'ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti processuali o amministrativi disponibili, come l'esibizione o l'accesso agli atti.
  • Quando il documento è nella disponibilità di una pubblica amministrazione e la parte ne conosce l'esistenza e la collocazione, la prova dell'impossibilità non imputabile deve essere particolarmente rigorosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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